Art. 27.
  (Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).

   1.  All'articolo  11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Le  repliche  di  armi  antiche  ad avancarica di modello
anteriore  al  1890  a  colpo  singolo,  sono assoggettate, in quanto
applicabile,  alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
gas  compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore
od uguale a 7,5 joule".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000.

                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Mattioli, Ministro per le politiche
                                     comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino

                                     -----
 
          Nota all'art. 27:
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
             "Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
             dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee -
             Legge    comunitaria    1999."    Il    testo    vigente
             dell'articolo 11   della  succitata  legge,  cosi'  come
             modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.   11   (Modifiche   all'articolo  2  della  legge
             18 aprile  1975, n. 110, e altre disposizioni in materia
             di   armi   con   modesta  capacita'  offensiva).  -  1.
             All'articolo  2,  primo  comma,  lettera h), della legge
             18 aprile   1975,  n.  110,  dopo  le  parole:  "modelli
             anteriori  al  1890  sono aggiunte le seguenti: "; fatta
             eccezione per quelle a colpo singolo .
              2.  All'articolo  2, terzo comma, della legge 18 aprile
             1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le
             armi  ad  aria  compressa  sia  lunghe  sia  corte  sono
             sostituite  dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o
             gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte i cui proiettili
             erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, .
              3.  Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
             armonizzazi'one   della  normativa  nazionale  a  quella
             vigente  negli  altri Paesi comunitari e di integrare la
             direttiva  91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
             relativa   al   controllo   dell'acquisizione   e  della
             detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di
             tutela    della    sicurezza    pubblica   il   Ministro
             dell'interno,  con  proprio  regolamento  da emanare nel
             termine  di  centoventi  giorni dalla data di entrata in
             vigore  della  presente  legge,  adotta  una  disciplina
             specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a
             gas  compressi,  sia  lunghe sia corte, i cui proiettili
             erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
              3-bis.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica di
             modello   anteriore   al  1890  a  colpo  singolo,  sono
             assoggettate,  in  quanto  applicabile,  alla disciplina
             vigente  per le armi ad aria compressa o gas compressi i
             cui  proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od
             uguale a 7,5 joule.
              4.  Le  sanzioni  di cui all'articolo 34 della legge 18
             aprile  1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria
             compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
             proiettili  erogano  un'energia cinetica non superiore a
             7,5 joule.
              5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve essere
             conforme ai seguenti criteri:
                a) la  verifica  di  conformita'  e' effettuata dalla
             Commissione  consultiva  centrale per il controllo delle
             armi,  accertando  in particolare che l'energia cinetica
             non  superi  7,5  joule.  I produttori e gli importatori
             sono  tenuti  a  immatricolare  gli  strumenti di cui al
             presente  articolo.  Per  identificare  gli strumenti ad
             aria  compressa  e'  utilizzato uno specifico punzone da
             apporre   ad   opera  e  sotto  la  responsabilita'  del
             produttore   o   dell'eventuale   importatore,   che  ne
             certifica l'energia entro il limite consentito;
                b)  l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al
             presente  articolo  e'  consentito  a condizione che gli
             acquirenti  siano  maggiorenni  e  che  l'operazione sia
             registrata da parte dell'armiere;
                c) la  cessione  e il comodato degli strumenti di cui
             alle  lettere  a)  e  b)  sono  consentiti  fra soggetti
             maggiorenni.  E'  fatto divieto di affidamento a minori,
             con  le  deroghe  vigenti per il tiro a segno nazionale.
             L'utilizzo  di tali strumenti in presenza di maggiorenni
             e'  consentito  nel  rispetto  delle  norme  di pubblica
             sicurezza;
                d) per  il  porto  degli strumenti di cui al presente
             articolo    non vi    e'   obbligo   di   autorizzazione
             dell'autorita'  di  pubblica sicurezza. L'utilizzo dello
             strumento  e'  consentito  esclusivamente  a maggiori di
             eta'  o  minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta
             salva  la  deroga  per  il  tiro  a  segno nazionale, in
             poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
                e) restano  ferme  le  norme riguardanti il trasporto
             degli  strumenti  di cui al presente articolo, contenute
             nelle  disposizioni  legislative  atte  a  garantire  la
             sicurezza e l'ordine pubblico.
              6.  Nel  regolamento  di cui al comma 3 sono prescritte
             specifiche   sanzioni   amministrative  per  i  casi  di
             violazione   degli   obblighi   contenuti  nel  presente
             articolo.".
                  Nota unica relativa agli allegati A, B e C:
              -  La  direttiva  96/48/CE  e'  pubblicata  in G.U.C.E.
             17 settembre 1996, n. 235.
              -  La  direttiva  98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 131 del 5 maggio 1998.
              -  La direttiva 1999/36/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 138 del 1o giugno 1999.
              -  La direttiva 1999/60/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 162 del 26 giugno 1999.
              -  La direttiva 1999/82/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 243 del 15 settembre 1999.
              -  La direttiva 1999/83/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 243 del 15 settembre 1999.
              -  La direttiva 1999/93/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 13 del 19 gennaio 2000.
              - La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 11 del 15 gennaio 2000.
              -  La  direttiva 93/104/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 307 del 13 dicembre 1993.
              -  La  direttiva  94/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 254 del 30 settembre 1994.
              -  La  direttiva  96/97/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 46 del 17 febbraio 1997.
              -  La  direttiva 1999/5/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 91 del 7 aprile 1999.
              -  La direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 115 del 4 maggio 1999.
              -  La direttiva 1999/31/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 182 del 16 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/42/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 201 del 31 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/44/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 171 del 7 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 200 del 30 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/59/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 162 del 26 giugno 1999.
              -  La direttiva 1999/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 187 del 20 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/63/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 167 del 2 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/64/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 175 del 10 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/70/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 175 del 10 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 203 del 3 agosto 1999.
              -  La direttiva 1999/79/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 209 del 7 agosto 1999.
              -  La  direttiva  96/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 235 del 17 settembre 1996.
              -  La direttiva 1999/41/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 172 dell'8 luglio 1999.
              -  La direttiva 1999/94/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
             L. 12 del 18 gennaio 2000.