Art. 3. 
 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). 
   1. Il Governo e' autorizzato  a  dare  attuazione  alle  direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, attenendosi a principi  e  criteri  direttivi  corrispondenti  a
quelli  enunciati  nelle  lettere  b),  e),  f)  e  g)  del  comma  1
dell'articolo 2. 
   2. Fermo restando il disposto  dell'articolo  5,  comma  1,  della
legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma  1  possono,
altresi', per tutte le materie non coperte  da  riserva  assoluta  di
legge, dare attuazione alle  direttive  che  costituiscono  modifica,
aggiornamento o completamento delle direttive comprese  nell'allegato
C,  nonche',  per  le  parti  interessate,  alle  direttive  la   cui
attuazione comporti la modifica o l'integrazione di  discipline  gia'
delegificate   ovvero    riguardanti    procedimenti    oggetto    di
semplificazione amministrativa. 
   3. Ove le direttive  cui  essi  danno  attuazione  prescrivano  di
adottare discipline sanzionatorie,  il  Governo  puo'  prevedere  nei
regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie  individuate  dalle
direttive stesse,  adeguate  sanzioni  amministrative,  che  dovranno
essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti  in  materia
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. 
 
          Note all'art. 3:
              -  Per quanto riguarda la legge 23 agosto 1988, n. 400,
             vedi  le  note  all'articolo 1.  L'articolo 17, comma 2,
             cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             Consiglio  di  Stato,  sono emanati i regolamenti per la
             disciplina   delle   materie,  non  coperte  da  riserva
             assoluta  di  legge  prevista dalla Costituzione, per le
             quali    le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
             l'esercizio  della  potesta'  regolamentare del Governo,
             determinano  le norme generali regolatrici della materia
             e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme  vigenti, con
             effetto    dall'entrata    in    vigore    delle   norme
             regolamentari.".
              -  Per  quanto  riguarda  la legge 9 marzo 1989, n. 86,
             vedi  le  note  all'art. 2. L'articolo 5, comma 1, cosi'
             recita:
              "1.  Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge
             16  aprile  1987,  n.  183,  la  legge  comunitaria puo'
             disporre  che, all'attuazione di ciascuna modifica delle
             direttive   da  attuare  mediante  regolamento  a  norma
             dell'articolo  4, si provveda con la procedura di cui ai
             commi 4 e 5 del medesimo articolo.".