Art. 4
 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
   disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni
       di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso

  1.   l  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  dientrata  in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie   attuate   ai   sensi   della   presente  legge  in  via
regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data  del  30  giugno  2000 per i quali non siano gia' previste
sanzioni  penali  o amministrative, con esclusione del regolamento di
cui al comma 4.
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
legislativi  adottati  a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri competenti
per  materia;  i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3.  Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle  competenti  Commissioni
parlamentari,  che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione   degli   schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  4.  Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.
  5.  Chiunque,  ai  sensi  del  regolamento,  effettua operazioni di
esportazione  di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso  senza  la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni  o documentazione false, e' punito con la reclusione da
due  a  sei  anni  o  con  la  multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
  6.  Chiunque  svolge  le  operazioni  di esportazione di prodotti e
tecnologie  a  duplice  uso  in difformita' dagli obblighi prescritti
dalle  autorizzazioni  e'  punito  con la reclusione da due a quattro
anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
  7.  Con  la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444  del codice di procedura penale per i reati di cui
ai  commi  5  e  6  e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie
oggetto delle operazioni.
  8.  L'esportatore  di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso non
compresi  nell'elenco  di  cui all'allegato I del regolamento che non
fornisce   al   Ministero   del  commercio  con  l'estero,  ai  sensi
dell'articolo  4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte
informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.
  9.  L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette
di   indicare   sui   documenti  commerciali  gli  elementi  previsti
dall'articolo  16,  paragrafo  1,  del  regolamento,  ovvero  che non
conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di
legge,  e'  punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca reato, con la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire trenta
milioni   a   lire  centottanta  milioni.  Alla  stessa  sanzione  e'
assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio
con  l'estero,  non  effettua  la  comunicazione  dei dati, ovvero la
trasmissione  di  atti  e  documenti  concernenti  le  operazioni  di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.
 
          Note all'art. 4:
              -   Per   quanto  riguarda  l'articolo 14  della  legge
             23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'articolo 1.
              -  Il  regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del
             22 giugno  2000,  e'  pubblicato  in  GUCE  n. L 159 del
             30 giugno 2000.
              -  L'art.  444  del  codice  di procedura penale, cosi'
             recita:
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
             L'imputato  e  il pubblico ministero possono chiedere al
             giudice  l'applicazione,  nella  specie  e  nella misura
             indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o di una pena
             pecuniaria,  diminuita  fino  a  un terzo, ovvero di una
             pena   detentiva   quando  questa,  tenuto  conto  delle
             circostanze  e diminuita fino a un terzo, non supera due
             anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena
             pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
             formulato  la  richiesta  e  non deve essere pronunciata
             sentenza  di  proscioglimento a norma dell'articolo 129,
             il  giudice,  sulla base degli atti, se ritiene corrette
             la  qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e
             la  comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle
             parti,  nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con
             sentenza  l'applicazione  enunciando nel dispositivo che
             vi   e'  stata  la  richiesta  delle  parti.  Se  vi  e'
             costituzione  di  parte  civile,  il  giudice non decide
             sulla   relativa   domanda;   l'imputato   e'   tuttavia
             condannato  al  pagamento  delle  spese  sostenute dalla
             parte  civile,  salvo che ricorrano giusti motivi per la
             compensazione  totale  o  parziale.  Non  si  applica la
             disposizione dell'articolo 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
             subordinarne   l'efficacia,   alla   concessione   della
             sospensione  condizionale  della  pena  [c.p.  163].  In
             questo  caso  il  giudice, se ritiene che la sospensione
             condizionale   non  puo'  essere  concessa,  rigetta  la
             richiesta.".