Art. 4 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso 1. l fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000. 5. Chiunque, ai sensi del regolamento, effettua operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 6. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso in difformita' dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni e' punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. 7. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 5 e 6 e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie oggetto delle operazioni. 8. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non fornisce al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione e' assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio con l'estero, non effettua la comunicazione dei dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.
Note all'art. 4: - Per quanto riguarda l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'articolo 1. - Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e' pubblicato in GUCE n. L 159 del 30 giugno 2000. - L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi' recita: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.".