Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle  materie  interessate  dalle direttive
                            comunitarie).
   1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e  3  dell'articolo  1,  entro  diciotto mesi dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei;  a  tali  testi  unici  si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo
quanto previsto al comma 3.
   3.  Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole
direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla
modifica  della  normativa  vigente in materia di cause di esclusione
nei  settori  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di  servizi e di
forniture  e  nelle  relative  procedure di qualificazione al fine di
procedere ad una loro omogeneizzazione.
   4.   Il   presente   articolo  non  si  riferisce  alle  direttive
comunitarie  e  alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e
igiene   del  lavoro,  per  le  quali  si  provvedera'  con  apposito
provvedimento normativo.
 
          Nota all'art. 5:
              -  La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione
             e   testi   unici   di  norme  concernenti  procedimenti
             amministrativi   -   Legge   di  semplificazione  1998".
             L'articolo 7, comma 6, cosi' recita:
              "6.  Le  disposizioni  contenute  in un testo unico non
             possono  essere  abrogate,  derogate, sospese o comunque
             modificate   se   non   in   modo   esplicito,  mediante
             l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare,
             sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei
             Ministri  adotta  gli  opportuni  atti di indirizzo e di
             coordinamento per assicurare che i successivi interventi
             normativi  incidenti  sulle  materie oggetto di riordino
             siano  attuati  esclusivamente  mediante  la  modifica o
             l'integrazione  delle  disposizioni  contenute nei testi
             unici.".