Art. 6.
             (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
   1.  Alla  legge  9  marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
   "Art.  1-bis  (Trasmissione  al  Parlamento  e  alle  regioni  dei
progetti  di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e
di  indirizzo  degli  organi  dell'Unione  europea  e delle Comunita'
europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi,
e  le  loro  modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro
ricezione,   alle   Camere   per   l'assegnazione   alle  Commissioni
parlamentari   competenti,  nonche'  alle  regioni  anche  a  statuto
speciale  e  alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei
ministri  o  dal  Ministro  competente  per le politiche comunitarie,
indicando  la  data  presunta  per  la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
   2.  Tra  i  progetti  e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi
anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato
sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992,
n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti
alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
   3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e
adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le
province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
   4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di
cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la
data  presunta  indicata  o  comunque,  se  diversa,  entro il giorno
precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere
alle  attivita'  di propria competenza per la formazione dei relativi
atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee";
   b)  all'articolo  9,  comma  2-bis,  le  parole:  "Le  leggi" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "I  provvedimenti"  e  le  parole:  "di
ciascuna   legge"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "di  ciascun
provvedimento".
   2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  quanto  riguarda  le legge 9 marzo 1989, n. 86,
             vedi le note all'articolo 2.
              -  Il testo vigente dell'articolo 9, comma 2-bis, cosi'
             come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "2-bis.  I provvedimenti regionali e provinciali di cui
             ai   commi   1   e   2   recano  nel  titolo  il  numero
             identificativo  di  ogni  direttiva attuata. Il numero e
             gli  estremi  di  pubblicazione di ciascun provvedimento
             sono   comunicati  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
             Ministri  -  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
             politiche comunitarie.".
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
             per    l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla
             appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee (legge
             comunitaria 1995-1997).".
              -  La  legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
             esecuzione  del  Trattato  di  Amsterdam che modifica il
             Trattato    sull'Unione    europea,   i   trattati   che
             istituiscono   le   Comunita'  europee  ed  alcuni  atti
             connessi,  con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam
             il 2 ottobre 1997.".