Art. 7. (Delega al Governo per la revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129). 1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, recante norme in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterra', oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 85/384/CEE tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in materia di infrastrutture professionali; b) attuazione delle finalita' della direttiva in modo da rendere agevole il riconoscimento dei titoli e l'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura, senza restrizioni o impedimenti rispetto a dette finalita'; c) disciplina della procedura di riconoscimento automatica dei titoli rilasciati da altri Stati membri, sulla base del meccanismo di aggiornamento degli elenchi dei relativi titoli predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee. A tale scopo dovranno essere definiti opportuni meccanismi che consentano di effettuare detto riconoscimento con tempestivita'.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.". - La direttiva n. 85/348/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 223 del 21 agosto 1985.