Art. 9.
     (Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega).
   1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio
e  le  apparecchiature  terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento  della  loro  conformita', sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
   a)  individuare  le  regole  per  la  definizione delle specifiche
tecniche  delle  interfacce  delle  reti  offerte  in  Italia e delle
procedure per la pubblicazione delle stesse;
   b)  definire  le  procedure  da  adottare per la valutazione della
conformita' delle apparecchiature;
   c)  definire  le  modalita'  per  la  designazione degli organismi
notificati;
   d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
   e)   vigilare   affinche'  l'utilizzo  delle  apparecchiature  non
determini  rischi  per  la salute e sia commisurato alle esigenze dei
disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
   f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
   g)  promuovere  l'uso efficace di risorse limitate, in particolare
per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
   h)  specificare  che  le  attivita'  inerenti  alla  vigilanza, al
controllo,  all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
relative   sanzioni   sono   di   competenza   del   Ministero  delle
comunicazioni.