Art. 9. (Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse; b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformita' delle apparecchiature; c) definire le modalita' per la designazione degli organismi notificati; d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato; e) vigilare affinche' l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza; f) tutelare i dati relativi alla vita privata; g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze; h) specificare che le attivita' inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni.