Art. 10
    Riordino degli enti fieristici gia' costituiti e riconosciuti

  1.  Ai  fini  di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza
dei  soggetti  che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuita'
operativa  attivita'  di  carattere  fieristico  almeno  nei tre anni
precedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
iscrivono  i  soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli
enti  fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si
considerano   iscritti   d'ufficio  gli  enti  fieristici  dotati  di
personalita' giuridica.
  2.  Le  regioni  disciplinano  il  riordino  degli  enti fieristici
iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione
anche  in  societa'  per  azioni,  tenendo conto, in tale caso, anche
degli  eventuali  contestuali  conferimenti  da  parte  di terzi. Gli
statuti  delle  societa'  per  azioni  possono  prevedere  la  libera
circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
  3.  Il  progetto  di  trasformazione, redatto dall'ente fieristico,
deve  essere  approvato  dalla  regione ed identificare il patrimonio
dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche
la  costituzione  di  una  societa'  per  azioni  il  progetto dovra'
identificare anche:
a) gli  ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali
   all'attivita' dell'ente, da conferire nella societa' per azioni da
   parte di enti pubblici e di societa' od enti privati;
b) la ripartizione del capitale sociale.
  4.  L'atto  di  trasformazione  deve  essere  accompagnato  da  una
relazione  di  stima  redatta  a  norma dell'articolo 2343 del codice
civile  per  quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3,
lettera a).
  5.  Gli  atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono
soggetti,   in   luogo  di  tutte  le  imposte  dirette  e  indirette
applicabili,  alla  sola  imposta  di  registro  in  misura fissa. Il
medesimo  trattamento  fiscale  si  applica ai conferimenti di cui al
comma 3.
  6.  Per  gli  atti  di  trasformazione  in societa' per azioni o di
conferimento a societa' per azioni dei beni patrimoniali identificati
ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma
3,  il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a
seguito,  rispettivamente,  della  trasformazione e del conferimento.
Detto  valore puo', a scelta del contribuente da effettuare nell'atto
di  trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo
indicato  negli  atti  medesimi  sottoponendolo a tassazione ai sensi
dell'articolo  6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n.
358,  indipendentemente  dal  periodo  di previo possesso. Il maggior
valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente
riconosciuto  dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione
e conferimento.
  7.  I  benefici  di  cui  ai  commi  5  e  6 si applicano agli atti
perfezionati  entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  nonche'  agli  atti  relativi  ad  enti  gia'
trasformati  in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine
beni  patrimoniali a societa' per azioni nel quadro di un progetto di
riordino complessivo dell'ente medesimo.
 
          Note all'art. 10:
              - L'art. 2343 del codice civile e' il seguente:
              "Art.  2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni o dei crediti, conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura civile.
              Gli  amministratori  e i sindaci devono, nel termine di
          sei  mesi dalla costituzione della societa', controllare le
          valutazioni  contenute  nella  relazione indicata nel primo
          comma  e,  se  sussistano  fondati motivi, devono procedere
          alla  revisione  della  stima. Fino a quando le valutazioni
          non  sono  state  controllate,  le azioni corrispondenti ai
          conferimenti  sono inalienabili e devono restare depositate
          presso la societa'.
              Se  risulta  che  il  valore  dei  beni  o  dei crediti
          conferiti  era  inferiore  di oltre un quinto a quello, per
          cui    avvenne    il    conferimento   la   societa'   deve
          proporzionalmente  ridurre  il capitale sociale, annullando
          le   azioni  che  risultano  scoperte.  Tuttavia  il  socio
          conferente  puo' versare la differenza in danaro o recedere
          dalla societa'".
              -  Il  comma  1  dell'art.  6  del  decreto legislativo
          8 ottobre 1997, n. 358 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  249  del  24 ottobre  1997),  recante:  "Riordino delle
          imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni", e' il seguente:
              "1.  I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto
          della  imputazione  dei  disavanzi  da  annullamento  o  da
          concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di
          societa'   si   considerano   fiscalmente  riconosciuti  se
          assoggettati  all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1.
          L'incremento  di patrimonio netto a fronte del disavanzo da
          concambio  si  considera  formato con utili di cui all'art.
          41,  comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre 1986, n 917, concernente gli utili
          derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
          all'imposta sul redditi" delle persone giuridiche".