Art. 12
                              Sanzioni

  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione
o  svolgimento  di  manifestazioni  fieristiche  senza autorizzazione
ovvero  in  caso  di  svolgimento  di  manifestazioni fieristiche con
modalita'  diverse  da quelle autorizzate, l'autorita' competente per
l'autorizzazione  della manifestazione assume i provvedimenti atti ad
impedire  l'apertura  o  a  disporre la chiusura della manifestazione
fieristica   e   trasmette   copia   del  provvedimento  al  prefetto
territorialmente competente affinche' disponga l'esecuzione coattiva.
L'autorita'  competente  dispone  altresi' nei confronti dei soggetti
responsabili    l'applicazione   di   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria,  da  un  minimo  di  lire diecimila ad un massimo di lire
centomila  per  ciascun  metro  quadrato di superficie netta, nonche'
l'interdizione   dalla   possibilita'   di   presentare   domanda  di
autorizzazione,  direttamente  o  indirettamente,  nei  quattro  anni
successivi.
  2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, in caso di abuso della
qualifica  di  "fiera  internazionale",  "fiera  nazionale"  o "fiera
regionale",   ovvero   di   "quartiere   fieristico  internazionale",
l'amministrazione   competente  per  l'attribuzione  della  qualifica
dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria pari a una somma compresa tra il
10  e  il  30  per  cento del fatturato della manifestazione, nonche'
l'interdizione   per   i  medesimi  soggetti  dalla  possibilita'  di
presentare  domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente,
nei due anni successivi.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di violazione
delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in
ordine  al  controllo  e  alla  certificazione dei dati, nonche' alla
correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso
gli   utenti,   la   regione   applica  nei  confronti  dei  soggetti
responsabili  una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma
compresa   tra   l'1   e   il   10  per  cento  del  fatturato  della
manifestazione.