Art. 12 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalita' diverse da quelle autorizzate, l'autorita' competente per l'autorizzazione della manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento al prefetto territorialmente competente affinche' disponga l'esecuzione coattiva. L'autorita' competente dispone altresi' nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire centomila per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonche' l'interdizione dalla possibilita' di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei quattro anni successivi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di "fiera internazionale", "fiera nazionale" o "fiera regionale", ovvero di "quartiere fieristico internazionale", l'amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonche' l'interdizione per i medesimi soggetti dalla possibilita' di presentare domanda di autorizzazione, direttamente o indirettamente, nei due anni successivi. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 8, in ordine al controllo e alla certificazione dei dati, nonche' alla correttezza e veridicita' dell'informazione e della pubblicita' verso gli utenti, la regione applica nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.