Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge. 2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. 3. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, gia' iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 13: - Il regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 454 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1934, n, 75), convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1934, n. 241), ha dettato norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni. - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390 (pubblicato nel S.O. Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141) e' il seguente: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche".