Art. 13
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed
ogni  altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con
la presente legge.
  2.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni  a  statuto ordinario sono tenute a modificare le
disposizioni  legislative  ed  amministrative regionali in materia di
fiere  per  conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti
dalla presente legge.
  3.  I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed
il  riconoscimento  o la conferma della qualifica alle manifestazioni
fieristiche,  gia'  iniziati  alla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  continuano  ad  essere  regolati  dalla  disciplina
vigente  alla data di scadenza del termine per la presentazione della
relativa domanda.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 11 gennaio 2001

                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

 
          Note all'art. 13:
              -   Il  regio  decreto-legge  9 gennaio  1934,  n.  454
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1934, n, 75),
          convertito  in  legge  con  legge  5 luglio  1934,  n. 1607
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1934,
          n.  241),  ha dettato norme per la disciplina delle mostre,
          fiere ed esposizioni.
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 aprile  1994,  n.  390  (pubblicato  nel  S.O.  Gazzetta
          Ufficiale   18   giugno  1994,  n.  141)  e'  il  seguente:
          "Regolamento   recante   semplificazione  dei  procedimenti
          amministrativi  di  approvazione  delle deliberazioni degli
          enti    autonomi    fieristici   vigilati   dal   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          riconoscimento  della  qualifica  di  internazionale  delle
          manifestazioni    fieristiche,   di   autorizzazione   allo
          svolgimento  di  manifestazioni fieristiche e di emanazione
          del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche".