Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni  fieristiche",  le attivita' commerciali svolte in
   via   ordinaria   in  regime  di  diritto  privato  ed  in  ambito
   concorrenziale   per   la  presentazione  e  la  promozione  o  la
   commercializzazione,  limitate  nel  tempo  ed in idonei complessi
   espositivi,  di  beni e servizi, destinate a visitatori generici e
   ad  operatori  professionali  del  settore o dei settori economici
   coinvolti.  Tra  le  manifestazioni  fieristiche si individuano le
   seguenti tipologie:
   1)  "fiere  generali",  senza  limitazione merceologica, aperte al
   pubblico,  dirette  alla  presentazione  ed all'eventuale vendita,
   anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
   2)   "fiere   specializzate",  limitate  ad  uno  o  piu'  settori
   merceologici   omogenei   o  tra  loro  connessi,  riservate  agli
   operatori   professionali,   dirette  alla  presentazione  e  alla
   promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo
   su  campione  e  con possibile accesso del pubblico in qualita' di
   visitatore;
   3)  "mostre-mercato",  limitate ad uno o piu' settori merceologici
   omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o
   ad  operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla
   vendita dei prodotti esposti;
b) "espositori",  quanti  partecipano  alla  rassegna per presentare,
   promuovere  o  diffondere  beni e servizi, siano essi produttori o
   rivenditori  o  enti  pubblici o associazioni operanti nei settori
   economici   oggetto   delle   attivita'   fieristiche   o  i  loro
   rappresentanti;
c) "visitatori",  coloro  che  accedono  alle  attivita' fieristiche,
   siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del
   settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) "quartieri   fieristici",  le  aree  appositamente  attrezzate  ed
   edificate  per  ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine
   destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
e) "organizzatori  di  manifestazioni", i soggetti pubblici e privati
   che   esercitano   attivita'  di  progettazione,  realizzazione  e
   promozione di manifestazioni fieristiche.
f) "superficie netta", la superficie in metri quadrati effettivamente
   occupata,   a  titolo  oneroso,  dagli  espositori  nei  quartieri
   fieristici;
g) "enti  fieristici",  i  soggetti  che  hanno  la disponibilita', a
   qualunque  titolo,  dei  quartieri  fieristici,  anche  al fine di
   promuovere l'attivita' fieristica.