Art. 4 Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche 1. L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione puo' essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani. 2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e' di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalita' di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che: a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico; b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonche' per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa; c) le modalita' di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa; d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari. 4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.
Nota all'art. 4: - I commi 2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998), recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono i seguenti: "2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato; b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari. d'intesa con i comuni interessati; c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche. d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 5, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione, nel settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario; g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.".