Art. 4
     Autorizzazione allo svolgimento delle attivita' fieristiche

  1.  L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni
fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti
a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto
dei  principi  fissati  dalla  normativa  comunitaria, dalla presente
legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati
dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea possono esercitare
l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia
nel  rispetto  delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione
puo'  essere  subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita'
per gli organizzatori italiani.
  2.  Anche  ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  2, lettera a), del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, l'autorizzazione allo
svolgimento    delle    manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza
internazionale,  nazionale e regionale e' di competenza della regione
in  cui  si  svolge  l'evento,  sentito il comune interessato; per le
manifestazioni  fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo
svolgimento  e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato
decreto  legislativo  n.  112  del 1998, di competenza dei comuni, ad
eccezione  delle  manifestazioni  fieristiche  sul  territorio  delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
  3.  Nell'autorizzazione  sono determinati i tempi e le modalita' di
svolgimento  della  manifestazione  fieristica.  Il  procedimento  di
autorizzazione  delle  manifestazioni  fieristiche  e' finalizzato ad
accertare,  in  relazione  a  ciascuna  tipologia  e  qualifica delle
manifestazioni, che:
a) il  soggetto  richiedente,  per  quanto concerne le manifestazioni
   fieristiche  di  rilevanza  internazionale  e  nazionale, eserciti
   l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico;
b) la  sede  espositiva  sia qualificata come quartiere fieristico ai
   sensi  dell'articolo  9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi
   alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e
   delle  infrastrutture,  nonche' per i requisiti dei servizi per lo
   svolgimento  della  manifestazione,  anche  con  riferimento  alla
   qualifica della stessa;
c) le   modalita'   di   organizzazione   siano   atte  a  garantire,
   compatibilmente   con   gli   spazi  disponibili,  condizioni  non
   discriminatorie  di  accesso  a  tutti gli operatori interessati e
   qualificati per l'iniziativa;
d) le  quote  di  partecipazione  poste  dall'organizzatore  a carico
   dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro
   vietate  condizioni  contrattuali  inique,  che  prevedano tariffe
   diverse  per  prestazioni  equivalenti  o  che  obblighino  alcuni
   espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.
  4.  La  domanda  di  autorizzazione,  contenente  una dichiarazione
sostitutiva  che  attesta  la  sussistenza delle condizioni di cui al
comma  3,  s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non
provveda entro sessanta giorni.
 
          Nota all'art. 4:
              -  I  commi  2 e 3 dell'art. 41 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 92 del 21 aprile 1998), recante "Conferimento
          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59", sono i seguenti:
              "2.  Sono  trasferite  in  particolare  alle regioni le
          funzioni amministrative concernenti:
                a)    il   riconoscimento   della   qualifica   delle
          manifestazioni   fieristiche   di   rilevanza  nazionale  e
          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato;
                b)  gli  enti  fieristici  di  Milano, Verona e Bari.
          d'intesa con i comuni interessati;
                c) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche.
                d) le  competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 5,
          comma  primo,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio 1977, n. 616;
                e) la   promozione   dell'associazionismo   e   della
          cooperazione,    nel   settore   del   commercio,   nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio;
                f)  la  concessione  e  l'erogazione  di ogni tipo di
          ausilio finanziario;
                g) l'organizzazione,  anche avvalendosi dell'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi di
          formazione  professionale,  tecnica  e  manageriale per gli
          operatori  commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616.
              3.  Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
          le  funzioni  amministrative  concernenti il riconoscimento
          della   qualifica   delle   manifestazioni  fieristiche  di
          rilevanza   locale   e   le  relative  autorizzazioni  allo
          svolgimento.".