Art. 5
           Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

  1.  Le  manifestazioni  fieristiche  sono  qualificate di rilevanza
internazionale,  nazionale,  regionale  e locale in relazione al loro
grado  di  rappresentativita' del settore o dei settori economici cui
la   manifestazione   e'   rivolta,   al   programma  ed  agli  scopi
dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
  2.  Il  riconoscimento  o  la  conferma  della  qualifica  sono  di
competenza:
a) del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,
   sentito   eventualmente  il  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui
   all'articolo  7,  per la qualifica di manifestazione fieristica di
   rilevanza internazionale;
b) delle  regioni  e  delle  province autonome, sentiti i comuni e le
   camere   di   commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura
   competenti  per  territorio,  per  la  qualifica di manifestazione
   fieristica di rilevanza nazionale o regionale;
c) dei  comuni,  per  la  qualifica  di  manifestazione fieristica di
   rilevanza locale.
  3.   E'   fatto   obbligo   agli  organizzatori  di  manifestazioni
fieristiche  con  la qualifica di internazionale e nazionale di avere
il  proprio  bilancio  annuale verificato da una societa' di revisori
contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per
le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi
membri dell'Unione europea.