Art. 5 Qualificazione delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentativita' del settore o dei settori economici cui la manifestazione e' rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. 2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza: a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito eventualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale; b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale; c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale. 3. E' fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.