Art. 6
                    Calendario ufficiale annuale
                  delle manifestazioni fieristiche

  1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di
manifestazioni  fieristiche  di  rilevanza internazionale e nazionale
viene  redatto,  a cura del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  sentito  il  Comitato  tecnico-consultivo  di  cui
all'articolo  7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni
fieristiche   di  rilevanza  nazionale  e  internazionale  che  viene
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il 30 ottobre dell'anno
precedente  a  quello  in  cui le manifestazioni devono svolgersi. In
sede   di  formazione  del  calendario  il  Ministero  provvede  alle
verifiche  necessarie  ad evitare concomitanze fra manifestazioni con
qualifica  di  nazionale  e  di  internazionale  nello stesso settore
merceologico.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
inviano,  entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le
manifestazioni  devono  svolgersi,  gli  elenchi delle manifestazioni
fieristiche  di  rilevanza  internazionale  e nazionale che intendono
autorizzare,   con   l'indicazione  delle  categorie  e  dei  settori
merceologici  interessati  e  delle date di svolgimento, al Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato che, nei successivi
sessanta  giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
verifica  che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga
in  conformita'  alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8,
ovvero, in caso di difformita', promuove le opportune intese entro il
30  giugno.  Qualora  tali  intese  non  siano raggiunte, il Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni
successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformita' e
comunica  le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome
interessate  per  l'attuazione  e  per  l'iscrizione  nel  calendario
ufficiale annuale.
  3.  Possono  svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o
"fiera  nazionale"  solo  le  manifestazioni fieristiche inserite nel
calendario ufficiale annuale.
  4.  Il  calendario  ha  anche  una  proiezione  pluriennale  per le
manifestazioni  fieristiche internazionali che si tengono con cadenze
superiori all'anno.