Art. 7
                     Comitato tecnico-consultivo

  1.  E'  istituito,  senza  oneri a carico del bilancio dello Stato,
presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il  Comitato  tecnico-consultivo  per il settore fieristico, nominato
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
  2.   Il   Comitato   si   avvale   delle  strutture  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, e' presieduto dal
Direttore  generale  del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e'
composto da:
a) sette  rappresentanti  designati dalle organizzazioni di categoria
   dei  settori  dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del
   turismo,   dell'agricoltura,  della  cooperazione  e  dei  servizi
   maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale, esperti della
   materia;
b) cinque   rappresentanti  designati  dall'Associazione  degli  enti
   fieristici italiani;
c) un  rappresentante  per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del
   commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche
   agricole e forestali e del commercio con l'estero;
d) un   rappresentante   designato  dall'Istituto  nazionale  per  il
   commercio estero (ICE);
e) un  rappresentante  designato dall'Unione italiana delle camere di
   commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);
f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali
   dei  soggetti  organizzatori  di  fiere  espressione  dei comparti
   produttivi  nei  settori  dell'industria  e dell'artigianato e del
   settore della distribuzione;
g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
   regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
h) un  rappresentante  designato  dall'Ente nazionale italiano per il
   turismo (ENIT).
  3.  I  componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono
rinnovabili.  Per  ciascun  componente  effettivo e' nominato, con le
stesse  modalita',  un  supplente.  Sia  i componenti effettivi che i
supplenti svolgono la loro attivita' a titolo gratuito.
  4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:
a) sull'idoneita'   dei   quartieri   fieristici   che   ospitano  le
   manifestazioni  con  qualifica  internazionale  quando il luogo di
   svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;
b) sulla   formazione   del   calendario   ufficiale   annuale  delle
   manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale
   e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e
   quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;
c) sul  regolamento  di  cui  all'articolo  8  e sulle sue successive
   modificazioni.
  5.  Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  nell'attivita'  di  controllo  statistico  delle
manifestazioni con qualifica di internazionale.