Art. 7 Comitato tecnico-consultivo 1. E' istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da: a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia; b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani; c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero; d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione; g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. h) un rappresentante designato dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT). 3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attivita' a titolo gratuito. 4. Il Comitato esprime parere obbligatorio: a) sull'idoneita' dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti; b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini; c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni. 5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attivita' di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.