Art. 8
                      Regolamento di attuazione

  1.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito  il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa
intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
provvede  con  regolamento  da adottare con proprio decreto entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a  stabilire,  sulla base dei criteri generali di cui all'articolo
   4,   i   requisiti   per   l'attribuzione   della   qualifica   di
   manifestazione  fieristica  internazionale  e  a  disciplinare  il
   relativo procedimento;
b) ad  individuare,  sempre  sulla  base  dei criteri generali di cui
   all'articolo  4,  i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche
   intrinseche  delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della
   qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
c) a   definire   i   requisiti   minimi   dei  quartieri  fieristici
   internazionali  per  lo  svolgimento di manifestazioni fieristiche
   internazionali   e   nazionali,   ai   fini   di  quanto  previsto
   dall'articolo 9, comma 2.
  2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
a) i  criteri  atti  ad  evitare  che  manifestazioni  fieristiche di
   rilevanza  internazionale  si  svolgano,  anche  solo in parte, in
   concomitanza   tra  loro  o  in  concomitanza  con  manifestazioni
   fieristiche   di   rilevanza  nazionale,  nonche'  a  disciplinare
   eventuali deroghe;
b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali
   e   regionali,  con  merceologie  uguali  o  affini,  si  svolgano
   nell'ambito  della  stessa  regione, oltre che in concomitanza con
   quelle  di  rilevanza  internazionale,  anche  solo  in  parte  in
   concomitanza tra loro, nonche' a disciplinare eventuali deroghe.
  3.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  deve prevedere anche la
creazione,  senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo
sistema  unitario  di  controllo  e  certificazione  dei  dati  delle
manifestazioni  internazionali  e  nazionali,  sia con riferimento al
riconoscimento  o  alla  conferma  delle  qualifiche  da  parte delle
amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto
degli  utenti  ad una corretta e veritiera informazione e pubblicita'
da parte dei soggetti organizzatori.
 
          Nota all'art. 8:
              -  L'art.  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281   (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  202  del
          30 agosto 1997), recante: "Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
          con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
          seguente:
              "Art.  3  (Intese).  -  1. Le disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.  I  provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Srato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive".