Art. 2.
Dipartimento per l'ordinamento     sanitario,     la     ricerca    e
                   l'organizzazione del Ministero
  1.  Salve  le  competenze  delle  regioni  come  individuate  dalla
normativa  vigente,  il  dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
ricerca,  e  l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita' e
agli  interventi  per  lo  sviluppo  ed  il coordinamento del sistema
sanitario  nazionale  e  della  ricerca  sanitaria  e cura gli affari
concernenti   il   bilancio  e  l'organizzazione  del  Ministero.  In
particolare  svolge  le  funzioni  d'interesse sanitario di spettanza
statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e successive modificazioni e
integrazioni,  dal  decreto  legislativo  19  giugno  1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di
legge  che  attribuiscono  competenze  al Ministero della sanita', in
materia di:
    a)  programmazione  sanitaria  e  verifica  del conseguimento dei
relativi  obiettivi;  analisi  dei fabbisogni finanziari del Servizio
sanitario    nazionale;    attuazione    del   federalismo   fiscale;
classificazione  e  remunerazione  delle  prestazioni  concernenti  i
livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione
di  criteri  e  requisiti  per  l'esercizio  e l'accreditamento delle
attivita'  sanitarie;  protocolli d'intesa fra regioni e universita',
finanziamento   delle   aziende   ospedaliere   universitarie;  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale;
    b)  professioni  sanitarie  e  personale  del  Servizio sanitario
nazionale,  con  particolare  riferimento  ai fabbisogni di personale
sanitario  e  di  medici  specialisti,  nonche'  alla formazione, ivi
comprese  quella  continua,  quella  specifica in medicina generale e
quella  manage-riale;  vigilanza  e  controllo  su  ordini  e collegi
professionali;   pubblicita'  sanitaria  delle  professioni  e  delle
attivita' sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il
personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale; funzionamento della
Commissione centrale per le professioni sanitarie;
    c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione
aventi  ad  oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  soggetti  privati;
funzionamento  della  Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
vigilanza   sull'Istituto   superiore  della  sanita',  sull'Istituto
superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia
dei  servizi  sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a
carattere   scientifico,  sulla  Croce  rossa  italiana,  sulla  Lega
italiana  per  la  lotta  contro i tumori e sull'Istituto italiano di
medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport;
    d)   individuazione   dei  fabbisogni  informativi  del  Servizio
sanitario   nazionale   e   del   Ministero;   gestione   e  sviluppo
dell'informatizzazione  dell'attivita' amministrativa del Ministero e
relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e
verifica  dei  dati  statistici  relativi  all'attivita' del Servizio
sanitario  nazionale  e  del  Ministero;  programmi  di  investimenti
relativi   al  patrimonio  immobiliare  e  tecnologico  del  Servizio
sanitario  nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari;
dispositivi  medici;  rapporti con le Commissioni CIPE per le materie
attinenti  agli  investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo;
valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici previsti dalla
legge 17 maggio 1999, n. 144;
    e)  organizzazione,  bilancio  e  personale  del  Ministero,  con
particolare  riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse
umane,  finanziarie  e  strumentali  e  alla  relativa  acquisizione;
rapporti  con  l'ufficio  del  ruolo  unico  della dirigenza statale;
formazione  del  personale,  relazioni  sindacali,  contrattazione  e
mobilita', esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.
  2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si
articola nelle seguenti direzioni generali:
    a) della programmazione sanitaria;
    b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie;
    c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti;
    d)  del  sistema  informativo  e  statistico e degli investimenti
strutturali e tecnologici;
    e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero.
  3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni
generali   di   cui  al  comma  2  svolgono  i  necessari  poteri  di
accertamento   e   d'ispezione,   anche   nei   confronti,  ai  sensi
dell'articolo  115,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112, degli organismi che esercitano le funzioni e i
compiti  amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del
personale  cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico,
compiti   di   natura  ispettiva.  Parimenti  le  medesime  direzioni
esercitano  le  attivita'  istruttorie  connesse  con l'esercizio dei
poteri    sostitutivi   e   quelle   strumentali   all'adozione   dei
provvedimenti  d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  117  del predetto
decreto legislativo.
  4.   Presso  il  Dipartimento  opera  la  segreteria  generale  del
Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un dirigente di prima
fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
da   nominare  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
 
          Note all'art. 2:
              - Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112, si veda in note alle premesse.
              -  Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca:
          "Norme  per  la  razionalizzazione  del  Servizio sanitario
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della legge 30 novembre
          1998, n. 419".
              -  La  legge  17 maggio  1999, n. 144, reca: "Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL,  nonche'  disposizioni per il riordino
          degli enti previdenziali".
              -  Il  testo  dell'art.  115,  comma 1, lettera e), del
          citato  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  il
          seguente:
              "Art.  115  (Ripartizione  delle  competenze).  - 1. Ai
          sensi  dell'art.  3,  comma  1,  lettera a), della legge 15
          marzo  1997,  n.  59, sono conservati allo Stato i seguenti
          compiti e funzioni amministrative:
                (Omissis);
                e) lo   svolgimento   di  ispezioni,  anche  mediante
          l'accesso  agli uffici e alla documentazione, nei confronti
          degli  organismi  che  esercitano  le  funzioni e i compiti
          amministrativi   conferiti   nonche'   lo   svolgimento  di
          ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per
          uso  umano  e  per uso veterinario, ivi comprese le materie
          prime  farmacologicamente  attive  e i gas medicinali, e ai
          centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria;".
              -   Il   testo   dell'art.   117,  del  citato  decreto
          legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
              "Art.  117  (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In caso di
          emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente  locale  le ordinanze contingibili e urgenti
          sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
          comunita'   locale.   Negli   altri   casi  l'adozione  dei
          provvedimenti  d'urgenza,  ivi  compresa la costituzione di
          centri  e  organismi di referenza o assistenza, spetta allo
          Stato   o   alle   regioni   in  ragione  della  dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali.
              2.  In caso di emergenza che interessi il territorio di
          piu'  comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
          a  quando  non  intervengano i soggetti competenti ai sensi
          del comma 1.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  19,  comma  4, del citato
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note
          alle premesse.