Art. 2. Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita' e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita', in materia di: a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attivita' sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e universita', finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti, nonche' alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manage-riale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie; c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport; d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144; e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all'individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita', esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della programmazione sanitaria; b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie; c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti; d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici; e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'articolo 117 del predetto decreto legislativo. 4. Presso il Dipartimento opera la segreteria generale del Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
Note all'art. 2: - Per il titolo del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". - La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". - Il testo dell'art. 115, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il seguente: "Art. 115 (Ripartizione delle competenze). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative: (Omissis); e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti nonche' lo svolgimento di ispezioni agli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologicamente attive e i gas medicinali, e ai centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria;". - Il testo dell'art. 117, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente: "Art. 117 (Interventi d'urgenza). - 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.". - Per il testo dell'art. 19, comma 4, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.