Art. 4
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine,
in  relazione alla previsione di due capi dipartimento, incaricati ai
sensi  dell'articolo  19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di primo livello del
ruolo sanitario del Ministero, determinata con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  del  16 luglio 1998, e' ridotta di due
unita'.
  3.  Gli  uffici  centrali  e periferici di livello dirigenziale non
generale   sono   definiti   con   il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modifiche e integrazioni.
  4.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche  e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici
di  diretta  collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio
di  controllo  interno  e'  preposto un dirigente di prima fascia del
ruolo  unico  della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato
ai  sensi dell'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
 
          Note all'art. 4:
              - Per il testo all'art. 19, comma 3, del citato decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, si veda in note alle
          premesse.
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          16  luglio  1998 reca: "Istituzione dell'autorita' portuale
          di Gioia Tauro".
              -  Per  il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
          della  citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note
          alle premesse.
              -  Per  il  testo dell'art. 14, comma 2, e 19, comma 4,
          del  citato  decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in
          note alle premesse.
              -  Il  testo  degli  articoli  6  e  9  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  2 febbraio  1994,  n.  196
          (Regolamento  concernente  il  riordinamento  del Ministero
          della  sanita',  in  attuazione  dell'art. 2, com-ma 2, del
          decreto   legislativo   30 giugno  1993,  n.  266),  e'  il
          seguente:
              "Art. 6 (Segreteria generale del Consiglio superiore di
          sanita').   -  1.  La  segreteria  generale  del  Consiglio
          superiore  di  sanita'  e' organo di ausilio dell'attivita'
          del  Consiglio  superiore  di  sanita'  ed e' diretta da un
          dirigente   generale   proveniente  dal  ruolo  medico  del
          Ministero della sanita'.
              (Omissis).".
              "Art.  9  (Disposizioni  finali).  - 1. Le disposizioni
          normative riguardanti il Ministero della sanita' sono cosi'
          individuate:
                art.  17 del decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge
          5 gennaio   1955,  n.  15:  commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie;
                decreto  del  Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre
          1946,  n.  344,  modificato  dall'art.  3  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica  17 maggio  1952,  n.  637:
          commissione  centrale  permanente  per  il  conferimento di
          ricompense  "ai  benemeriti  della  salute pubblica" ed "al
          merito della sanita' pubblica";
                art.  15  del decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio  1953,  n.  578,  come sostituito dall'art. 1 del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.
          56:   commissione   consultiva   per  la  disciplina  della
          produzione  e  della  vendita  degli  alimenti per la prima
          infanzia e dei prodotti dietetici;
                art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione
          presso   il  Ministero  della  sanita'  di  una  ragioneria
          centrale dello Stato;
                art.   21   della   legge  30 aprile  1962,  n.  283:
          commissione  permanente  per  la  determinazione dei metodi
          ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;
                art.  9  della  legge  15 febbraio 1963, n. 281, come
          sostituito  dall'art.  8  della legge 8 marzo 1968, n. 399:
          commissione tecnica per i mangimi;
                art.   2   della   legge   23 gennaio  1968,  n.  33:
          commissione  per il controllo e la bonifica sanitaria degli
          allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
                art.  4  della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 febbraio
          1961,   n.  257,  sulla  composizione  ed  ordinamento  del
          Consiglio superiore di sanita';
                articoli  4 e 5 del regolamento approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  3 agosto 1968, n. 1255:
          commissione  consultiva per la disciplina della produzione,
          del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi
          delle derrate alimentari immagazzinate;
                art.   6   della   legge   20 giugno  1969,  n.  383:
          concessione  di  contributi  per  opere ospedaliere per gli
          anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi
          presso  il  Ministero  della  sanita'  e  finanziamento dei
          comitati per la programmazione ospedaliera;
                decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
          2 marzo   1974:   uffici   aventi   funzioni   di   diretta
          collaborazione all'opera del Ministro della sanita';
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio
          1980,  n.  614,  e  successive  modifiche  ed integrazioni:
          ristrutturazione  e  potenziamento  degli uffici di sanita'
          marittima,  aerea  e di frontiera e degli uffici veterinari
          di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna;
                art.  21  del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1980,  n.  619:  comitato di coordinamento degli
          interventi  per  la radio-protezione dei lavoratori e delle
          popolazioni;
                art.  11  del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1980,  n.  620:  comitato  di rappresentanza del
          personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
                articoli  10  e  11  del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva
          sulla  classificazione,  imballaggio ed etichettatura delle
          sostanze e dei preparati pericolosi;
                art.  15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n.
          181:  disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982);
                art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica
          23 agosto   1982,   n.  791:  norme  per  il  potenziamento
          dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria;
                art.  16,  comma  3,  del  decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri  10 febbraio  1984:  commissione
          tecnico-consultiva per il controllo di qualita' nell'ambito
          dei laboratori d'analisi;
                art.  16,  comma  1, del decreto del Presidente della
          Repubblica   8 maggio   1985,   n.  254:  attuazione  della
          direttiva  della  Comunita'  economica  europea  n.  83/643
          relativa  all'agevolazione  dei  controlli  fisici  e delle
          formalita'  amministrative nei trasporti di merci tra Stati
          membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
          734;
                art.   4   della   legge  14 ottobre  1985,  n.  623:
          commissione  tecnica  nazionale  per  la  protezione  degli
          animali da allevamento e da macello;
                art.  6,  comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462:
          comitato   di   coordinamento   interministeriale   per  la
          prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
                art.  15  del decreto del Presidente della Repubblica
          17 maggio  1988,  n.  175:  commissione  per  i  rischi  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
          industriali;
                art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre  1988,  n.  566:  commissione  medica d'appello
          avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica al volo;
                art.  4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37:
          contenimento della spesa sanitaria;
                art.  25,  comma  5, della legge 28 febbraio 1990, n.
          38:  norme  urgenti  in  materia  di  finanza  locale  e di
          rapporti  finanziari  fra  lo  Stato  e le regioni, nonche'
          disposizioni varie;
                art.   12   della   legge   4 maggio  1990,  n.  107:
          commissione nazionale per il servizio trasfusionale;
                art.  1,  comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135:
          commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;
                art.  7  del  decreto-legge  27 gennaio 1992, n. 120:
          commissione  per  il coordinamento delle attivita' di buone
          pratiche di laboratorio;
                articoli  4  e  5  della legge 27 marzo 1992, n. 257:
          commissione  per  la  valutazione dei problemi ambientali e
          dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
                art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992,
          n.  502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge
          7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione
          e  l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei
          requisiti  per  lo  svolgimento delle funzioni di direttore
          generale  delle  unita'  sanitarie  locali,  delle  aziende
          ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione;
                  art.  6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541:  commissione consultiva per il
          rilascio e la revisione della pubblicita' sanitaria;
                  art.  2,  commi  2  e  3,  del  decreto legislativo
          30 gennaio  1993,  n.  27: attuazione della direttiva della
          Comunita'  economica  europea n. 89/608 relativa alla mutua
          assistenza  tra  autorita' amministrative per assicurare la
          corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
          zootecnica;
                art.  15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91:
          commissione   interministeriale   di   coordinamento  delle
          notifiche    sull'impiego   confinato   di   microorganismi
          geneticamente modificati;
                art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  nel  testo di cui dall'art. 19 del decreto
          legislativo  7 dicembre  1993,  n.  517:  trasferimento  al
          Ministero  della  sanita'  dell'ufficio  di cui all'art. 4,
          comma  9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412,  come
          modificato  dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto
          legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
              Registrato  alla  Corte dei conti il 21 marzo 1994 Atti
          di  Governo,  registro  n. 90, foglio n. 17, con esclusione
          dell'art.  5,  comma  5,  nella parte in cui dispone: "cura
          l'attivita'   di   primo  intervento  nelle  situazioni  di
          emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione
          civile";  e comma 6, nella parte in cui dispone: "cura, per
          quanto  di  competenza  del  Ministero  della  sanita',  la
          definizione   dei   rapporti  giuridici  ed  economici  con
          strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private
          convenzionate con il Servizio sanitario nazionale"; nonche'
          dell'art.  8,  ai  sensi  della  pronuncia della Sezione di
          controllo,   collegio  unico,  adottata  nell'adunanza  del
          17 marzo 1994.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
          1996,  n.  518,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          "Regolamento  concernente  modifiche  al  D.P.R. 2 febbraio
          1994,   n.   196,  recante  riordino  del  Ministero  della
          sanita'".