Art. 4 Disposizioni finali e transitorie 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dotazione organica dei dirigenti di primo livello del ruolo sanitario del Ministero, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 1998, e' ridotta di due unita'. 3. Gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni. 4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, alla direzione del servizio di controllo interno e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 4: - Per il testo all'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1998 reca: "Istituzione dell'autorita' portuale di Gioia Tauro". - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14, comma 2, e 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in note alle premesse. - Il testo degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita', in attuazione dell'art. 2, com-ma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266), e' il seguente: "Art. 6 (Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'). - 1. La segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' e' organo di ausilio dell'attivita' del Consiglio superiore di sanita' ed e' diretta da un dirigente generale proveniente dal ruolo medico del Ministero della sanita'. (Omissis).". "Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni normative riguardanti il Ministero della sanita' sono cosi' individuate: art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato con legge 5 gennaio 1955, n. 15: commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344, modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637: commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense "ai benemeriti della salute pubblica" ed "al merito della sanita' pubblica"; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56: commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; art. 9 della legge 13 marzo 1958, n. 296: istituzione presso il Ministero della sanita' di una ragioneria centrale dello Stato; art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283: commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, come sostituito dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399: commissione tecnica per i mangimi; art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33: commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; art. 4 della legge 14 marzo 1968, n. 203: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione ed ordinamento del Consiglio superiore di sanita'; articoli 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255: commissione consultiva per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383: concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanita' e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1974: uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro della sanita'; decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni: ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna; art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619: comitato di coordinamento degli interventi per la radio-protezione dei lavoratori e delle popolazioni; art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620: comitato di rappresentanza del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927: commissione consultiva sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; art. 15, commi 2 e 3, della legge 26 aprile 1982, n. 181: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982); art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791: norme per il potenziamento dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria; art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984: commissione tecnico-consultiva per il controllo di qualita' nell'ambito dei laboratori d'analisi; art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 83/643 relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734; art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623: commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello; art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1986, n. 462: comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175: commissione per i rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali; art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566: commissione medica d'appello avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica al volo; art. 4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37: contenimento della spesa sanitaria; art. 25, comma 5, della legge 28 febbraio 1990, n. 38: norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie; art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107: commissione nazionale per il servizio trasfusionale; art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135: commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS; art. 7 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 120: commissione per il coordinamento delle attivita' di buone pratiche di laboratorio; articoli 4 e 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257: commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517: commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e dei presidi multizonali di prevenzione; art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541: commissione consultiva per il rilascio e la revisione della pubblicita' sanitaria; art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27: attuazione della direttiva della Comunita' economica europea n. 89/608 relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica; art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91: commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; art. 18, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo di cui dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: trasferimento al Ministero della sanita' dell'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 17, con esclusione dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui dispone: "cura l'attivita' di primo intervento nelle situazioni di emergenza sanitaria anche in collegamento con la protezione civile"; e comma 6, nella parte in cui dispone: "cura, per quanto di competenza del Ministero della sanita', la definizione dei rapporti giuridici ed economici con strutture, aziende termali ed istituzioni sanitarie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale"; nonche' dell'art. 8, ai sensi della pronuncia della Sezione di controllo, collegio unico, adottata nell'adunanza del 17 marzo 1994.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518, abrogato dal presente decreto, recava: "Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita'".