Art. 61 (R)
         Servizio per la gestione informatica dei documenti,
               dei flussi documentali e degli archivi

  1.  Ciascuna  amministrazione  istituisce un servizio per la tenuta
del  protocollo  informatico, della gestione dei flussi documentali e
degli  archivi  in  ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate  ai  sensi  dell'articolo  50.  Il servizio e' posto alle
dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
  2.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente ovvero un funzionario,
comunque   in   possesso  di  idonei  requisiti  professionali  o  di
professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi
di   formazione   definiti  secondo  le  procedure  prescritte  dalla
disciplina vigente.
  3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce  il  livello  di  autorizzazione  per  l'accesso  alle
   funzioni  della  procedura,  distinguendo  tra  abilitazioni  alla
   consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
   informazioni;
b) garantisce  che  le  operazioni di registrazione e di segnatura di
   protocollo   si  svolgano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
   presente testo unico;
c) garantisce  la corretta produzione e la conservazione del registro
   giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
   siano   ripristinate  entro  ventiquattro  ore  dal  blocco  delle
   attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile;
e) conserva  le  copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
   differenti;
f) garantisce    il    buon    funzionamento    degli   strumenti   e
   dell'organizzazione    delle   attivita'   di   registrazione   di
   protocollo,  di  gestione  dei documenti e dei flussi documentali,
   incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
   le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
   e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
   da parte del personale autorizzato e degli incaricati.