Art. 2.
  1.   L'amministrazione   ministeriale,  entro  dieci  giorni  dalla
deliberazione  della  Conferenza  unificata, che individua le sedi di
destinazione  del  personale all'interno di ciascun ambito regionale,
comunica  per  iscritto  ai  dipendenti interessati l'elenco di dette
sedi.
  2. Il personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta,
a  seguito  della comunicazione di cui al comma 1, entro dieci giorni
domanda di trasferimento, indicando una o piu' sedi nell'ambito della
propria  o  altra  regione,  in  ordine  di  preferenza,  tra  quelle
individuate  dalla  Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza
nei  ruoli  ministeriali.  La  mancata  presentazione  della  domanda
equivale a richiesta di permanenza.
  Al   fine   di   armonizzare   le   procedure,   la   comunicazione
dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica.