Art. 3.
  1.  L'amministrazione  predispone  per ogni regione una graduatoria
sulla  base  dei  criteri e dei punteggi di cui alla tabella A che fa
parte integrante del presente regolamento. Nel caso in cui le domande
di  trasferimento  risultino  inferiori  al  numero  individuato  per
ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale
da  trasferire nell'ambito territoriale di cui al protocollo d'intesa
citato   nelle   premesse,  attingendo  dalle  graduatorie  regionali
predisposte,  sulla base dei punteggi indicati nella tabella A, per i
dipendenti  che  hanno  presentato  domande  di  permanenza nei ruoli
ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle
della  regione  di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente
collocato.
  2.   Se   le   domande  di  trasferimento  risultano  superiori  al
contingente  prefissato,  l'amministrazione  interessata  dispone  il
trasferimento  sulla  base  dei  criteri  e  punteggi  indicati nella
tabella A di cui al comma precedente.
  3.  Alla  formazione  delle  graduatorie  di cui ai com-mi 1 e 2 si
provvede   entro   dieci   giorni   dalla  scadenza  del  termine  di
presentazione  della  domanda  di  trasferimento. Le graduatorie sono
immediatamente  trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per
gli adempimenti di cui al successivo articolo 8.