Art. 4.
  1.  Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso
e continuativo acquisito (stipendio, indennita' integrativa speciale,
retribuzione    individuale    di    anzianita'   e   indennita'   di
amministrazione),   ferme   restando  le  dinamiche  retributive  del
comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
  2.  Contestualmente  al  trasferimento  del personale si procede al
corrispondente  trasferimento  delle  risorse  finanziarie  dal fondo
dell'amministrazione  di  appartenenza  a  quelle di destinazione. Le
risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate
con   riferimento   al  trattamento  economico  complessivo  maturato
all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.