Art. 6.
  1.  Al  personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la
continuita'  del  rapporto  di  lavoro  e  l'anzianita'  di  servizio
maturata   presso  l'amministrazione  di  provenienza.  Il  personale
trasferito  puo'  permanere,  a  domanda,  nel  regime  previdenziale
proprio del personale del comparto di provenienza.