Art. 7.
  1. Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che
successivamente   ai  decreti  legislativi  di  conferimento  abbiano
assunto,  in forza di provvedimenti legislativi, nuove competenze che
prevedano  anche aumento di organico, si procede al trasferimento del
personale   che   ne  abbia  fatto  espressa  richiesta,  compensando
eventuali   differenze,   rispetto   al   contingente  definito,  con
corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene
ricollocato  nell'ambito  dell'amministrazione  a copertura dei nuovi
fabbisogni definiti legislativamente.