Art. 8. 1. Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 3. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 2000 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001 Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148