Art. 8.
  1.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  di concerto con il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
dispone  l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale
trasferito entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria di
cui al comma 3 dell'articolo 3.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Roma, 14 dicembre 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
  Ministeri istituzionali, Registro n. 1, foglio n. 148