Art. 2.
   Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
  1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Quando  si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice    civile,    un   trasferimento   d'azienda   in   cui   sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso
in  cui  il  trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del
medesimo  articolo  2112,  il  cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione  per  iscritto  almeno venticinque giorni prima che sia
perfezionato  l'atto  da  cui  deriva  il  trasferimento  o  che  sia
raggiunta  un'intesa  vincolante  tra  le  parti, se precedente, alle
rispettive    rappresentanze    sindacali   unitarie,   ovvero   alle
rappresentanze  sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo
19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300, nelle unita' produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto   collettivo   applicato   nelle   imprese  interessate  al
trasferimento.  In  mancanza delle predette rappresentanze aziendali,
resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto
dal  cedente  e  dal  cessionario  per  il  tramite dell'associazione
sindacale    alla    quale   aderiscono   o   conferiscono   mandato.
L'informazione  deve  riguardare:  a)  la data o la data proposta del
trasferimento;  b)  i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c)  le  sue  conseguenze  giuridiche,  economiche  e  sociali  per  i
lavoratori;  d)  le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
  2.  Su  richiesta  scritta  delle  rappresentanze  sindacali  o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di  cui al comma 1, il cedente e il cessionario
sono  tenuti  ad  avviare,  entro  sette giorni dal ricevimento della
predetta  richiesta,  un  esame  congiunto  con  i soggetti sindacali
richiedenti.  La  consultazione  si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
  3.  Il  mancato  rispetto,  da parte del cedente o del cessionario,
degli  obblighi  previsti  dai  commi  1  e  2  costituisce  condotta
antisindacale  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
  4.  Gli  obblighi  d'informazione e di esame congiunto previsti dal
presente  articolo  devono  essere  assolti  anche nel caso in cui la
decisione  relativa  al  trasferimento  sia  stata  assunta  da altra
impresa   controllante.   La   mancata   trasmissione   da  parte  di
quest'ultima    delle    informazioni   necessarie   non   giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.".
 
          Note all'art. 2:
              -   La   legge   29 dicembre   1990,   n.   428,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria per il 1990).
              -  Il testo vigente dell'art. 47 della succitata legge,
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              "Art.  47.  - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi
          dell'art.   2112   del   codice  civile,  un  trasferimento
          d'azienda  in  cui  sono  complessivamente occupati piu' di
          quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento
          riguardi  una  parte  d'azienda, ai sensi del medesimo art.
          2112,   il   cedente   ed   il   cessionario  devono  darne
          comunicazione  per iscritto almeno venticinque giorni prima
          che  sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento
          o  che  sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se
          precedente,   alle   rispettive   rappresentanze  sindacali
          unitarie,  ovvero  alle  rappresentanze sindacali aziendali
          costituite,  a  norma  dell'art.  19  della legge 20 maggio
          1970,  n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche'
          ai  sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto
          collettivo   applicato   nelle   imprese   interessate   al
          trasferimento.  In  mancanza  delle predette rappresentanze
          aziendali,  resta  fermo  l'obbligo  di  comunicazione  nei
          confronti  dei sindacati di categoria comparativamente piu'
          rappresentativi  e  puo'  essere  assolto dal cedente e dal
          cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
          quale  aderiscono  o  conferiscono  mandato. L'informazione
          deve  riguardare:  a)  la  data  o  la  data  proposta  del
          trasferimento;  b)  i  motivi del programmato trasferimento
          d'azienda;  c)  le sue conseguenze giuridiche, economiche e
          sociali  per  i lavoratori; d) le eventuali misure previste
          nei confronti di questi ultimi.
              2.  Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
          o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
          dal  ricevimento  della comunicazione di cui al comma 1, il
          cedente  e  il  cessionario  sono  tenuti ad avviare, entro
          sette  giorni  dal ricevimento della predetta richiesta, un
          esame  congiunto  con  i soggetti sindacali richiedenti. La
          consultazione  si  intende  esaurita qualora, decorsi dieci
          giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
              3.  Il  mancato  rispetto,  da  parte del cedente o del
          cessionario,  degli  obblighi  previsti  dai commi 1 e 2 in
          materia  di  informazione  o di esame congiunto costituisce
          condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20
          maggio 1970, n. 300.
              4.  Gli  obblighi  d'informazione  e di esame congiunto
          previsti  dal presente articolo devono essere assolti anche
          nel  caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
          stata  assunta  da  altra  impresa controllante. La mancata
          trasmissione  da  parte  di quest'ultima delle informazioni
          necessarie  non  giustifica  l'inadempimento  dei  predetti
          obblighi.
              5.  Qualora  il trasferimento riguardi aziende o unita'
          produttive  delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di
          crisi  aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera
          c),  della  legge  12 agosto  1977,  n.  675, o imprese nei
          confronti   delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione  di
          fallimento,    omologazione    di   concordato   preventivo
          consistente   nella   cessione  dei  beni,  emanazione  del
          provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ovvero
          di  sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria, nel
          caso  in  cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
          disposta  o  sia cessata e nel corso della consultazione di
          cui  ai  precedenti  commi  sia  stato raggiunto un accordo
          circa  il  mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
          lavoratori   il   cui   rapporto  di  lavoro  continua  con
          l'acquirente  non trova applicazione l'art. 2112 del codice
          civile,  salvo  che  dall'accordo  risultino  condizioni di
          miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
          che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
          e  che  quest'ultimo  continui  a  rimanere,  in tutto o in
          parte, alle dipendenze dell'alienante.
              6.   I  lavoratori  che  non  passano  alle  dipendenze
          dell'acquirente,  dell'affittuario  o del subentrante hanno
          diritto  di  precedenza  nelle assunzioni che questi ultimi
          effettuino  entro  un  anno  dalla  data del trasferimento,
          ovvero  entro  il  periodo maggiore stabilito dagli accordi
          collettivi.  Nei  confronti  dei  lavoratori  predetti, che
          vengano  assunti  dall'acquirente,  dall'affittuario  o dal
          subentrante  in  un  momento  successivo  al  trasferimento
          d'azienda,  non  trova  applicazione l'art. 2112 del codice
          civile.".
              -  Il testo vigente dell'art. 2112 del codice civile e'
          riportato   nell'art.   1   del   decreto  legislativo  qui
          pubblicato.
              -  La  legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
          tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
          liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
          lavoro e norme sul collocamento". L'art. 19 della succitata
          legge, cosi' recita:
              "Art.  19  (Costituzione delle rappresentanze sindacali
          aziendali).  -  Rappresentanze  sindacali aziendali possono
          essere  costituite  ad  iniziativa  dei  lavoratori in ogni
          unita' produttiva, nell'ambito:
                a) delle       associazioni       aderenti       alle
          confederazioni maggiormente   rappresentative   sul   piano
          nazionale;
                b) delle  associazioni  sindacali, non affiliate alle
          predette  confederazioni, che siano firmatarie di contratti
          collettivi  nazionali  o  provinciali  di  lavoro applicati
          nell'unita' produttiva.
              Nell'ambito  di  aziende  con piu' unita' produttive le
          rappresentanze   sindacali   possono  istituire  organi  di
          coordinamento.".
              - L'art. 28 della succitata legge, cosi' recita:
              "Art.  28 (Repressione della condotta antisindacale). -
          Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti
          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e
          della  attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,
          su   ricorso  degli  organismi  locali  delle  associazioni
          sindacali  nazionali  che  vi abbiano interesse, il pretore
          del   luogo   ove  e'  posto  in  essere  il  comportamento
          denunziato,  nei  due giorni successivi, convocate le parti
          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga
          sussistente  la violazione di cui al presente comma, ordina
          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
          rimozione degli effetti.
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata  fino alla sentenza con cui il pretore in funzione
          di  giudice  del  lavoro definisce il giudizio instaurato a
          norma del comma successivo.
              Contro  il  decreto  che decide sul ricorso e' ammessa,
          entro  quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle
          parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice
          del   lavoro   che   decide   con  sentenza  immediatamente
          esecutiva.  Si osservano le disposizioni degli articoli 413
          e seguenti del codice di procedura civile.
              Il  datore  di  lavoro che non ottempera al decreto, di
          cui  al  primo  comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel
          giudizio  di  opposizione  e' punito ai sensi dell'art. 650
          del codice penale.
              L'autorita'  giudiziaria  ordina la pubblicazione della
          sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36
          del codice penale.
              Se  il  comportamento di cui al primo comma e' posto in
          essere  da  una  amministrazione statale o da un altro ente
          pubblico  non  economico,  l'azione e' proposta con ricorso
          davanti al pretore competente per territorio.
              Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
          di  situazioni  soggettive inerenti al rapporto di impiego,
          le  organizzazioni  sindacali  di  cui  al primo comma, ove
          intendano  ottenere  anche  la  rimozione dei provvedimenti
          lesivi  delle  predette  situazioni,  propongono il ricorso
          davanti  al  tribunale  amministrativo regionale competente
          per  territorio,  che  provvede  in  via  di urgenza con le
          modalita'  di  cui  al  primo  comma. Contro il decreto che
          decide  sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla
          comunicazione  del  decreto alle parti, opposizione davanti
          allo    stesso   tribunale,   che   decide   con   sentenza
          immediatamente esecutiva.".