Art. 3. 
                         Disposizioni finali 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001. 
  2. Il presente decreto non comporta nuovi  o  maggiori  oneri,  ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001 
    

                            CIAMPI
                               Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                               Ministri
                               Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                               comunitarie
                               Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                               previdenza sociale
                               Dini, Ministro degli affari esteri
                               Fassino, Ministro della giustizia
                               Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                               bilancio    e    della   programmazione
                               economica
                               Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                               commercio   e  dell'artigianato  e  del
                               commercio con l'estero
                               Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                               pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Fassino