Art. 3.
   (Programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo)

1.  Al  fine  di  avviare a soluzione le piu' manifeste condizioni di
disagio abitativo, il Ministro dei lavori pubblici promuove, ai sensi
dell'articolo  59  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, un
programma  sperimentale  di  edilizia  residenziale da realizzare con
risorse  attivate  da  comuni,  IACP  comunque  denominati, imprese e
cooperative  di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato.
Il  programma,  i cui interventi sono preferibilmente localizzati nei
comuni  ad  alta  tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero
urbano,  e'  finalizzato  ad  incrementare  l'offerta  di  alloggi da
destinare  permanentemente  alla  locazione a canone convenzionato di
cui  all'articolo  2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o
da assegnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali
in  materia  di  edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per
rispondere  alle  esigenze abitative di categorie sociali deboli e di
nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.
2.  Sono  autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di lire 70
miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere
dall'anno  2001,  quale  concorso  dello Stato alla realizzazione del
programma  di  cui  al  comma  1  e  da  corrispondere sotto forma di
contributi  ai  soggetti  attuatori,  con  le modalita' stabilite dal
decreto di cui al comma 4.
3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire  70  miliardi  per  l'anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4.  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici vengono definite,
previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalita' di applicazione ed erogazione dei finanziamenti.
 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  59  del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "Art.  59  (Funzioni  mantenute  allo Stato). - 1. Sono
          mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
                a)   alla   determinazione   dei  princi'pi  e  delle
          finalita'  di  carattere  generale e unitario in materia di
          edilizia  residenziale  pubblica,  anche  nel  quadro degli
          obiettivi generali delle politiche sociali;
                b)  alla  definizione dei livelli minimi del servizio
          abitativo, nonche' degli standard di qualita' degli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica;
                c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri
          enti  locali  interessati, all'elaborazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica aventi interesse a livello
          nazionale;
                d)   alla   acquisizione,   raccolta,   elaborazione,
          diffusione   e   valutazione   dei  dati  sulla  condizione
          abitativa;  a  tali  fini e' istituito l'Osservatorio della
          condizione abitativa;
                e)   alla   definizione   dei  criteri  per  favorire
          l'accesso  al  mercato delle locazioni dei nuclei familiari
          meno  abbienti  e  agli  interventi concernenti il sostegno
          finanziario al reddito.".
              -  Per  il comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre
          1998, n. 431, vedi le note all'art. 2.