Art. 5.
(Attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 18 del
decreto-legge   13   mag-   gio   1991,   n.   152,  convertito,  con
         modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1.  Con  decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici sono stabiliti i
limiti  di  reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione
dei  canoni  di locazione nonche' i requisiti degli assegnatari degli
alloggi  di  edilizia  sovvenzionata  ed  agevolata  realizzati con i
finanziamenti  del  programma  straordinario di edilizia residenziale
finalizzato   a   favorire   la   mobilita'   dei   dipendenti  delle
amministrazioni   dello   Stato,   ai   sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
2.  Gli  alloggi  finanziati  ai  sensi  dell'articolo  18 del citato
decreto-legge  n.  152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  203  del 1991, per i quali siano venute meno in tutto o in
parte   le   finalita'   originariamente   attestate   dal   prefetto
territorialmente  competente,  in  mancanza di richieste da parte dei
dipendenti  dello  Stato  impegnati  nella  lotta  alla  criminalita'
organizzata,   sono   assegnati   sulla  base  delle  norme  relative
all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.
 
          Nota all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  18 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203, e' il seguente:
              "Art.  18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quanto e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a)  per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi  relativo  al 1990  previsto al comma 3, dell'art.
          22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art.  10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
          agli  anni  1990,  1991  e  1992. La restante parte di tali
          proventi  e'  ripartita  fra  le regioni, ferma restando la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e da loro consorzi. I contributi
          di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono  concessi, anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  numero  massimo di diciotto annualita' costanti,
          ferma  restando l'entita' annuale complessiva del limite di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.
              In  caso  di  alienazione  degli  alloggi  di  edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.
              Gli   interventi   possono   far   parte  di  programmi
          integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15  dicembre  1979,  n. 629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio 1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del Fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio.
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-1995  una somma, non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          densita'   abitativa   e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   "L'acquisto   da   parte   degli  enti  pubblici
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato .
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6.".