Art. 7. (Promozione delle societa' di trasformazione urbana) 1. Il Ministero dei lavori pubblici, al fine di promuovere la costituzione da parte dei comuni delle societa' di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, provvede al finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilita' economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica. 2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di cui al comma 1 la previsione, all'interno delle trasformazioni ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie per la completa attuazione del programma di trasformazione, destinati all'edilizia residenziale pubblica. 3. Per il finanziamento delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire 15,2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 13,2 miliardi per l'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: "Art. 59. - Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuare con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa' per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.".