Art. 7.
        (Promozione delle societa' di trasformazione urbana)

1.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  al  fine  di promuovere la
costituzione  da  parte dei comuni delle societa' di cui all'articolo
17,  comma  59,  della  legge  15  maggio  1997,  n. 127, provvede al
finanziamento degli studi di fattibilita', delle indagini conoscitive
necessarie   all'approfondimento   della  realizzabilita'  economica,
amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione
deliberate dal consiglio comunale nonche' degli oneri occorrenti alla
progettazione urbanistica.
2. Costituisce elemento prioritario di ammissione ai finanziamenti di
cui  al  comma  1  la  previsione,  all'interno  delle trasformazioni
ipotizzate, di interventi, in misura non inferiore al dieci per cento
delle  risorse  finanziarie  pubbliche  e  private  necessarie per la
completa   attuazione  del  programma  di  trasformazione,  destinati
all'edilizia residenziale pubblica.
3.  Per  il  finanziamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1 e'
autorizzata  la  spesa di lire 13,2 miliardi per l'anno 2000, di lire
15,2  miliardi  per  l'anno  2001  e di lire 13,2 miliardi per l'anno
2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "  Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  stabilite  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande per
l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 1.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 7:
              -   Il  testo  dell'art.  17,  comma  59,  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
              "Art.  59.  - Le citta' metropolitane e i comuni, anche
          con  la  partecipazione  della  provincia  e della regione,
          possono  costituire  societa'  per  azioni per progettare e
          realizzare   interventi   di   trasformazione   urbana,  in
          attuazione  degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
          le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli
          azionisti  privati  delle  societa' per azioni siano scelti
          tramite  procedura  di  evidenza  pubblica.  Le societa' di
          trasformazione    urbana    provvedono    alla   preventiva
          acquisizione  delle  aree interessate dall'intervento, alla
          trasformazione  e alla commercializzazione delle stesse. Le
          acquisizioni  possono  avvenire  consensualmente  o tramite
          ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le
          aree  interessate  dall'intervento  di  trasformazione sono
          individuare    con   delibera   del   consiglio   comunale.
          L'individuazione   delle  aree  di  intervento  equivale  a
          dichiarazione  di  pubblica utilita', anche per le aree non
          interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli
          enti  locali  interessate  dall'intervento  possono  essere
          attribuite   alla  societa'  a  titolo  di  concessione.  I
          rapporti  tra  gli  enti locali azionisti e la societa' per
          azioni  di  trasformazione  urbana sono disciplinati da una
          convenzione  contenente, a pena di nullita', gli obblighi e
          i diritti delle parti.".