Art. 8
                          Controlli esterni

  1.  I  controlli  esterni  sono  quelli  svolti dall'azienda unita'
locale  territorialmente  competente,  per  verificare  che  le acque
destinate  al  consumo  umano  soddisfino  i  requisiti  del presente
decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali
dettati  dalle  regioni  in ordine all'ispezione degli impianti, alla
fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un
riferimento   agli   impianti  di  distribuzione  domestici,  e  alle
frequenze  dei  campionamenti,  intesi  a  garantire la significativa
rappresentativita'  della  qualita'  delle  acque distribuite durante
l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.
  2.  Per quanto concerne i controlli di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera   a)  l'azienda  unita'  sanitaria  locale  tiene  conto  dei
risultati  del  rilevamento  dello stato di qualita' dei corpi idrici
effettuato  nell'ambito  dei  piani  di  tutela  delle  acque  di cui
all'articolo  43  del  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali
destinate  alla  produzione  di  acqua  potabile, dei risultati della
classificazione  e  del  monitoraggio effettuati secondo le modalita'
previste  nell'allegato  2, sezione A, del citato decreto legislativo
n. 152 del 1999.
  3.   L'azienda   unita'   sanitaria  locale  assicura  una  ricerca
supplementare,  caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per
i   quali  non  sono  stati  fissati  valori  di  parametro  a  norma
dell'allegato  I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in
quantita'  o  concentrazioni  tali  di  rappresentare  un  potenziale
pericolo  per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari
e'  effettuata  con  metodiche predisposte dall'Istituto superiore di
sanita'.
  4.  Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza
territoriale  di piu' aziende unita' sanitarie locali la regione puo'
individuare  l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia
di controlli.
  5.   Per   gli  acquedotti  interregionali  l'organo  sanitario  di
controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate.
  6.  L'azienda  unita' sanitaria locale comunica i punti di prelievo
fissati  per  il  controllo,  le  frequenze  dei  campionamenti e gli
eventuali  aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma
ed  al  Ministero della sanita' entro il 31 dicembre 2001 e trasmette
gli  eventuali  aggiornamenti  entro  trenta  giorni dalle variazioni
apportate.
  7.  Per  le  attivita'  di  laboratorio le aziende unita' sanitarie
locali  si  avvalgono  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente,   ai   sensi  dell'articolo  7-quinquies  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I
risultati  delle  analisi  eseguite  sono  trasmessi mensilmente alle
competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita',
secondo  le  modalita'  stabilite  rispettivamente  dalle  regioni  o
province autonome e dal Ministero della sanita'.
 
          Note all'art. 8:

             -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 11 maggio
          1999,  n.  152,  vedi  le note alle premesse. L'art. 43 del
          citato decreto legislativo, cosi' recita:
             "Art.  43 (Rilevamento dello stato di qualita' dei corpi
          idrici).  -  1.  Le  regioni  elaborano  programmi  per  la
          conoscenza   e   la  verifica  dello  stato  qualitativo  e
          quantitativo   delle   acque   superficiali  e  sotterranee
          all'interno di ciascun bacino idrografico.
             2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1 sono adottati in
          conformita'  alle  indicazioni di cui all'allegato 1 e resi
          operativi  entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono
          essere   integrati   con  quelli  gia'  esistenti  per  gli
          obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita'
          all'allegato 2.
             3.  Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il
          flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita'
          con   il   sistema   informativo  nazionale  dell'ambiente,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,  le  regioni
          possono  promuovere  accordi  di programma con le strutture
          definite  ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112,  con  l'agenzia nazionale per la
          protezione    dell'ambiente,   le   agenzie   regionali   e
          provinciali   dell'ambiente,   le  province,  le  autorita'
          d'ambito,  i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici
          interessati.  Nei programmi devono essere definite altresi'
          le   modalita'   di   standardizzazione   dei   dati  e  di
          interscambio delle informazioni.".
             -   L'allegato   2,   sezione   A   del  citato  decreto
          legislativo,  reca:  "Criteri generali e metodologie per il
          rilevamento  delle  caratteristiche  qualitative  e  per la
          classificazione  delle  acque  superficiali  destinate alla
          produzione di acqua potabile".
             - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
          "Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
          dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421".
          L'art.  7-quinquies  del  citato decreto legislativo, cosi'
          recita:
             "Art.   7-quinquies   (Coordinamento   con   le  agenzie
          regionali per l'ambiente). - 1. Il Ministro della sanita' e
          il  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  la  Conferenza

          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  stipulano,
          nell'ambito  delle rispettive competenze, un accordo quadro
          per il coordinamento e la integrazione degli interventi per
          la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente che individua i
          settori   di   azione  congiunta  e  i  relativi  programmi
          operativi.
             2.  Le  regioni  individuano le modalita' e i livelli di
          integrazione    fra   politiche   sanitarie   e   politiche
          ambientali,   prevedendo  la  stipulazione  di  accordi  di
          programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le
          aziende   ospedaliere   e   le  agenzie  regionali  per  la
          protezione  dell'ambiente  per  la tutela della popolazione
          dal  rischio  ambientale,  con  particolare  riguardo  alle
          attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione
          del   rischio.   Tali  accordi  devono  comunque  garantire
          l'erogazione   delle  prestazioni  richieste  dalle  unita'
          sanitarie  locali  per  lo  svolgimento  di  funzioni  e di
          compiti   istituzionali   senza  oneri  aggiuntivi  per  il
          Servizio sanitario nazionale.
             3.  Le  regioni  e  le  unita'  sanitarie locali, per le
          attivita'   di   laboratorio   gia'   svolte   dai  presidi
          multizonali  di  prevenzione  come  compito di istituto, in
          base  a norme vigenti, nei confronti delle unita' sanitarie
          locali,   si  avvalgono  delle  agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente".