(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
             AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2000, N. 392. 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, le parole: "e lire 49.969 milioni  per  l'anno  2001"
sono sostituite dalle seguenti: ", lire  49.969  milioni  per  l'anno
2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";. 
    al comma 3, le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2000"; 
    dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis. All'articolo 208, comma 1,  lettera  b),  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  "risultavano  in
possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia  per  operare  in
tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10  marzo
2000 il capitale  sociale  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "erano
incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a  condizione  che
il capitale sociale risulti adeguato . 
  4-ter.  Il  comma  3  dell'articolo  201  del  citato  testo  unico
approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
abrogato"; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  4,
valutato in lire 71.953 milioni  per  l'anno  2000,  in  lire  67.091
milioni per  l'anno  2001  e  in  lire  58.091  milioni  a  decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica,  allo  scopo  utilizzando,
quanto a  lire  15.351  milioni  per  l'anno  2000,  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire  56.602  milioni  per
l'anno 2000, lire 67.091  milioni  per  l'anno  2001  e  lire  58.091
milioni  dall'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno"; 
    dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
  "6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "nel 1999 sono sostituite dalle seguenti:  "dal  1997
al 1999 ; 
    dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
  "7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita'  del  servizio
di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI  del  regolamento
di polizia mortuaria, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10  settembre  1990,  n.  285,  nonche'  del  servizio  di
inumazione  in  campo  comune,  e'  limitata   alle   operazioni   di
cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di  salma  di
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale
vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a
pagamento negli altri casi.  L'effettuazione  in  modo  gratuito  del
servizio di cremazione e del servizio  di  inumazione  non  comporta,
comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui
si  applica  l'articolo  16,  comma  1,  lettera   a),   del   citato
regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 
285 del 1990. 
  7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998,  n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui ,
sono inserite le seguenti: "e per le obbligazioni ; 
    b) in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Le  operazioni
finanziarie basate sulla cartolarizzazione di  crediti  di  pubbliche
amministrazioni  derivanti  da  trasferimenti  statali  sono  ammesse
soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e  nel  rispetto
delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma . 
  7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della  legge  24  dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni, dopo le parole: "da  altre
aziende di credito sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi
e prestiti ". 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 1-bis (Termini per ricorsi avverso atti  di  accertamento  o,
liquidazione di tributi comunali e locali). - 1.  Nelle  controversie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento  o
liquidazione dei tributi comunali  e  locali,  con  riferimento  alle
disposizioni in  materia  di  imposta  comunale  per  l'esercizio  di
imprese e di arti e professioni (ICIAP), di  imposta  comunale  sugli
immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani  (TARSU)  contenute,  rispettivamente,  nel
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile  1989,  n.  144,  nel  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali  entro
il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, puo'  essere  proposto
entro il termine del 30 giugno 2001. 
  Art.  1-ter  (Concessione  di  un  contributo  per   le   finalita'
dell'ANUSCA).  -  1.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a
concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite
di  impegno  decennale,  a  decorrere  dall'anno  2001,   in   favore
dell'Associazione nazionale ufficiali di stato  civile  e  d'anagrafe
(ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno
del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire  a
sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a  lire  1
miliardo  annue  a  decorrere  dal   2001,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri   decreti   le
occorrenti variazioni di bilancio". 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 2-bis (Permessi retribuiti). - 1. Al comma 1 dell'articolo 80
del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il  secondo
periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli  oneri  per  i  permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o  da  enti  pubblici
economici  sono  a  carico  dell'ente  presso  il  quale  gli  stessi
lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 . 
  Art. 2-ter (Societa' per azioni con partecipazione  minoritaria  di
enti locali). - 1. All'articolo 116,  comma  1,  primo  periodo,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "anche  in
deroga a disposizioni  di  legge  specifiche  sono  sostituite  dalle
seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti  da  disposizioni  di
legge specifiche . 
  Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta  d'identita'
elettronica). - 1. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  1954,  n.
1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale
delle anagrafi (INA), per un migliore  esercizio  della  funzione  di
vigilanza e di gestione dei dati anagrafici. 
  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro
per la funzione pubblica, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA), il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali  e  l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  e'
adottato il regolamento per la gestione dell'INA . 
  2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo  103
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  destinata  alla  realizzazione
del  piano  di  informatizzazione   delle   amministrazioni   locali,
regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal  Comitato
dei ministri per la societa'  dell'informazione,  e  prioritariamente
alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio  anagrafico
e  dell'Indice  nazionale  delle   anagrafi   (INA),   nonche'   alla
sperimentazione della carta d'identita' elettronica, si provvede  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su  proposta  dei
Ministri competenti, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 2 del citato articolo 103. 
  3. Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del  comma
2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed  interscambio
anagrafico, all'INA ed alla carta d'identita' elettronica, all'unita'
previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da
istituire nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  cui
affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2. 
  Art. 2-quinquies (Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi
nelle saline). - 1. I beni immobili compresi nelle saline gia' in uso
all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e   all'Ente
tabacchi italiani, non piu' necessari, in  tutto  o  in  parte,  alla
produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di
riserve naturali ai sensi  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,
recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi
delle aree protette  e  gli  atti  di  concessione  concernenti  beni
compresi nei predetti territori  sono  emanati  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze. Tali concessioni possono  essere  rilasciate,
anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli  enti  locali
nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili  di  cui
al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono
trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente,  ai  comuni  sul  cui
territorio i medesimi insistono. 
  Art. 2-sexies (Abrogazione di norme). - 1. L'articolo 2 della legge
11 dicembre 2000, n. 365, e' abrogato". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 febbraio 2001 
                               CIAMPI 
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                              Bianco, Ministro dell'interno 
                                      Visco, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                              economica 
Visto, il Guardasigilli: Fassino