Art. 11.
           (Partecipazione al procedimento amministrativo)

1.  Ai  procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di  cui  agli  articoli  4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e
approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
si  applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento amministrativo.