Art. 13.
     (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1.  Il  Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la
realizzazione  di  intese  ed  accordi  di programma con i gestori di
servizi   di   trasporto  pubblico  che  producono  campi  elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine  di  favorire e sviluppare
tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.