Art. 14.
                             (Controlli)

1.  Le  amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare
le  funzioni  di  controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione  della  presente  legge,  utilizzano  le strutture delle
Agenzie   regionali  per  la  protezione  dell'ambiente,  di  cui  al
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in
materia   di   vigilanza   nei  luoghi  di  lavoro  attribuite  dalle
disposizioni vigenti.
2.  Nelle  regioni  in  cui  le  Agenzie  regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni  provinciali  e  comunali  si  avvalgono del supporto
tecnico  dell'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente, dei
presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per
la  prevenzione  e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali  del  Ministero  delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3.  Il  controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati
alle  attivita'  istituzionali  delle  Forze  armate,  delle Forze di
polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco  e'  disciplinato dalla specifica
normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per
le  forze  armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma
4,  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4.  Il  personale  incaricato  dei  controlli,  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che
costituiscono  fonte  di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformita'  alle  disposizioni  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e i documenti
necessari  per  l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
 
          Note all'art. 14:
              - La   legge   21 gennaio   1994,   n.   61,   recante:
          "Disposizioni  urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
          ambientali  e  istituzione  dell'agenzia  nazionale  per la
          protezione  dell'ambiente"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
              - L'art.   1,   comma   2,   del   decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              "2.  Nei  riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica".
              - L'art.   23,   comma   4,   del  decreto  legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
          per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
          L'amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi,  istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
          dei,  servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".