Art. 5.
          (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
           Procedimento di autorizzazione alla costruzione
                  e all'esercizio di elettrodotti)

   1.  Al  fine  di  tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento  adottato,  entro centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, e dell'articolo 29, comma 2,
lettera  g),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1999,  n. 112, su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita'
culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite
le   competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  adottate  misure
specifiche  relative  alle  caratteristiche tecniche degli impianti e
alla   localizzazione   dei   tracciati   per  la  progettazione.  la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile  e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate
le  particolari  misure  atte ad evitare danni ai valori ambientali e
paesaggistici  e  possono essere adottate ulteriori misure specifiche
per  la  progettazione,  la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle  aree  soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali,
nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a
tutela    degli   interessi   storici,   artistici,   architettonici,
archeologici,  paesaggistici  e  ambientali,  fermo  restando  quanto
disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  approvato con decreto legislativo 29
ottobre  1999,  n.  490,  e  fermo  restando il rispetto dei predetti
vincoli e strumenti di pianificazione.
   2.  Con  il  medesimo  regolamento di cui al comma 1 sono adottate
misure  di  contenimento  del rischio elettrico degli impianti di cui
allo  stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione
e di collisione dell'avifauna.
   3.  Con  il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una
nuova  disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione
e  all'esercizio  degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in  modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge,
ferme  restando  le vigenti disposizioni in materia di valutazione di
impatto  ambientale.  Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e principi:
   a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
   b)  individuazione  delle  tipologie  di'  infrastrutture a minore
impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
   c)  concertazione  con  le  regioni  e gli enti locali interessati
nell'ambito   dei  procedimenti  amministrativi  di  definizione  dei
tracciati;
   d)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di
verifica e controllo,
   e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto
e ai relativi indennizzi;
   f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
   4.  Le  norme,  anche  di  legge,  che disciplinano i procedimenti
indicati  al  comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo
comma,  sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei
regolamento medesimo.
 
          Note all'art. 5:
              - L'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - L'art.   29,   comma   2,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "2.  Sono  conservate,  inoltre, allo Stato le funzioni
          amministrative concernenti:
                a)-f)  (omissis);
                g) la  costruzione  e  l'esercizio  degli impianti di
          produzione  di energia elettrica di potenza superiore a 300
          MW  termici,  salvo  quelli  che producono energia da fonti
          rinnovabili  di  energia  e da rifiuti ai sensi del decreto
          legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il
          trasporto  con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
          norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,
          il   rilascio   delle  concessioni  per  l'esercizio  delle
          attivita'  elettriche, di competenza statale, le altre reti
          di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352".