Art. 7.
                         (Catasto nazionale)

   1.  Il  catasto  nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
c),  e'  costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il
Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   nell'ambito   del   sistema   informativo   e  di
monitoraggio  di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  4  giugno  1997,  n.  335.  Il catasto nazionale opera in
coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  d).  Le  modalita' di inserimento dei dati sono definite dal
Ministro   dell'ambiente,   di   concerto   con   il  Ministro  delle
comunicazioni,  per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a
sorgenti  fisse  connesse  ad  impianti,  sistemi  ed apparecchiature
radioelettrici  per  usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro
dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
per  quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di
trasporto,  e  con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto
riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti,  sistemi  ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.
 
          Nota all'art. 7:
              - L'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 giugno 1997, n. 335, e' il seguente:
              "Art.   8   (Sistema   informativo  e  di  monitoraggio
          ambientale).  -  1.  Le  iniziative  adottate in attuazione
          dell'art.  18,  comma  1,  lettera e), della legge 11 marzo
          1988,   n.   67,  relative  al  sistema  informativo  e  di
          monitoraggio  ambientale  (SINA)  e  le  relative dotazioni
          tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art. 1-bis,
          comma   4,  del  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61.
              2.  Per  la ricognizione delle iniziative attuate, o in
          corso  di  attuazione,  nell'ambito  del  sistema di cui al
          comma  1  e delle relative dotazioni tecniche da trasferire
          all'ANPA,  il  Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento
          adotta un decreto che individui:
                a) le   iniziative   gia'  realizzate  dal  Ministero
          dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;
                b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche,
          comunque  finalizzate  al  completamento,  potenziamento  o
          implementazione  del  sistema informativo e di monitoraggio
          ambientale,    ancora   in   corso   di   realizzazione   o
          perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi
          e   provvedimenti   stipulati  od  adottati  dal  Ministero
          dell'ambiente;
                c) le    risorse    finanziarie,   finalizzate   alla
          realizzazione,  potenziamento,  implementazione  o gestione
          del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;
                d) le  iniziative  delle  regioni e province autonome
          per   il   completamento   e   potenziamento   del  sistema
          informativo  e  di  monitoraggio  ambientale finanziate dal
          Ministero  dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo
          stato  di  previsione della spesa dello stesso Ministero in
          attesa  del  loro  trasferimento ai soggetti titolari degli
          interventi   ai   sensi   della   delibera   del   Comitato
          interministeriale    per    la   programmazione   economica
          21 dicembre    1993,    e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni.
              3.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 2 sono altresi'
          definite,   previa   verifica  funzionale  con  l'ANPA,  le
          modalita'  tecnico-amministrative per il trasferimento e la
          ricollocazione  logistica  presso l'ANPA delle iniziative e
          delle  dotazioni  tecniche  di cui al comma 2, lettere a) e
          b),  e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di
          garantire  una  tempestiva  ripresa  della operativita' del
          sistema   trasferito,   che   tenga   conto  della  realta'
          informatica  presente  presso  la  stessa  Agenzia  e delle
          esigenze  funzionali  proprie  del Ministero dell'ambiente,
          nonche'   le  modalita'  di  gestione  per  il  periodo  di
          transizione.  Con lo stesso decreto sono definite, inoltre,
          le  modalita'  di  coordinamento delle iniziative di cui al
          comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento
          funzionale  con  il  SINA  a  livello nazionale, al fine di
          consentire  il mantenimento coerente dei flussi informativi
          tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.
              4.   Tale   decreto   e'   sottoposto  alla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  per  gli  aspetti  attinenti ai sistemi
          informativi  e  di  monitoraggio ambientale delle regioni e
          province  autonome,  promossi  e coordinati nell'ambito del
          SINA e ai relativi finanziamenti.
              5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali
          e  le societa' per azioni operanti in regime di concessione
          esclusiva,   che   comunque  raccolgano  dati  nel  settore
          ambientale,  li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche
          fornite   dall'ANPA   stessa   in   relazione  al  tipo  di
          informazioni,  nonche' alle modalita' ed alle frequenze con
          cui effettuare gli scambi.
              6.  Le  specifiche possono in particolare riguardare la
          struttura  dei  dati,  la  frequenza  di  trasmissione,  il
          supporto   di   trasmissione,   di   norma   tramite   rete
          informatica.
              7.  L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il
          sistema   delle   imprese   avviene  secondo  le  modalita'
          stabilite  nell'accordo  di  programma con l'Unioncamere di
          cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993,
          n.   496,   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge
          21 gennaio 1994, n. 61.
              8.  Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
          agenzie   regionali   e   delle  province  autonome,  anche
          attraverso  gli  strumenti  previsti dall'art. 10, comma 4.
          Gli  schemi  delle  specifiche  tecniche,  comprensive  dei
          livelli  di  aggregazione  e di elaborazione dei dati, sono
          approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome.
              9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA
          provvede  ad  elaborare un programma di attivita' che tenga
          altresi'   conto   delle   iniziative  adottate  a  livello
          nazionale  e  locale  relative  a  sistemi  informativi  di
          interesse   ambientale   per   lo   sviluppo  coordinato  e
          l'evoluzione   del  sistema  informativo  ambientale.  Tale
          programma  e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche'
          venga  sottoposto all'esame della Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          per la relativa intesa".