Art. 8. 
       (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) 
 
   1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei  limiti  di'
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
nonche' dei criteri e delle  modalita'  fissati  dallo  Stato,  fatte
salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti: 
   a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti
di'  trasmissione  e  degli  impianti  per  telefonia  mobile,  degli
impianti radioelettrici e  degli  impianti  per  radiodiffusione,  ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del  decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi  stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 5; 
   b) la definizione dei tracciati degli  elettrodotti  con  tensione
non superiore a 150 kV,  con  la  previsione  di  fasce  di  rispetto
secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4  e  dell'obbligo
di segnalarle; 
   c)  le  modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   alla
installazione  degli  impianti  di  cui  al  presente  articolo,   in
conformita' a  criteri  di  semplificazione  amministrativa,  tenendo
conto   dei   campi   elettrici,   magnetici   ed    elettromagnetici
preesistenti; 
   d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto
nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di  un  catasto
delle   sorgenti   fisse   dei   campi   elettrici,   magnetici    ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi  nel
territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione
della popolazione; 
   e)  l'individuatone  degli  strumenti  e  delle  azioni   per   il
raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera d), numero 1); 
   f) il concorso all'approfondimento delle  conoscenze  scientifiche
relative agli effetti per la salute, in particolare  quelli  a  lungo
termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici. 
   2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere  a)  e
c), le regioni si attengono ai principi relativi  alla  tutela  della
salute pubblica, alla compatibilita' ambientale ed alle  esigenze  di
tutela dell'ambiente e del paesaggio. 
   3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo  5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
   4. Le regioni, nelle materie di cui al  comma  1,  definiscono  le
competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel  rispetto  di
quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. 
   5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da
installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici accordi  dai  comitati  misti  paritetici  di  cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976,  n.  898,  e  successive
modificazioni. 
   6. I comuni possono adottare  un  regolamento  per  assicurare  il
corretto insediamento urbanistico e  territoriale  degli  impianti  e
minimizzare    l'esposizione    della    popolazione     ai     campi
elettromagnetici. 
 
          Note all'art. 8:
              - La   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   recante:
          "Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          telecomunicazioni     e    norme    sui    sistemi    delle
          telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
              - L'art.  3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' il
          seguente:
              "Art.  3.  -  In  ciascuna  regione  e'  costituito  un
          comitato  misto  paritetico  di reciproca consultazione per
          l'esame,  anche  con  proposte  alternative della regione e
          dell'autorita'     militare,    dei    problemi    connessi
          all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
          sviluppo  economico  e  sociale  della regione e delle aree
          subregionali  ed i programmi delle installazioni militari e
          delle conseguenti limitazioni.
              Nel   Trentino-Alto  Adige  il  comitato  regionale  e'
          sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per
          la   provincia   di   Trento   e  per  quella  di  Bolzano.
          Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio
          regionale  e  del  presidente  della  giunta  regionale  si
          intende,   per   il   Trentino-Alto  Adige,  riferita  alla
          provincia,  al  consiglio provinciale e al presidente della
          giunta provinciale.
              Qualora  esigenze di segreto militare non consentano un
          approfondito  esame,  il  presidente della giunta regionale
          puo'  chiedere  al-l'autorita' competente di autorizzare la
          comunicazione delle notizie necessarie.
              Il  comitato  e'  altresi  consultato semestralmente su
          tutti  i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o
          di  unita', per la definizione delle localita', degli spazi
          aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di
          svolgimento,   nonche'   sull'impiego  dei  poligoni  della
          regione.  Qualora la maggioranza dei membri designati dalla
          regione  si  esprima  in  senso contrario, sui programmi di
          attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro
          della difesa.
              Ciascun  comitato,  sentiti gli enti locali e gli altri
          organismi   interessati,  definisce  le  zone  idonee  alla
          concentrazione  delle  esercitazioni  di tiro a fuoco nella
          regione   per  la  costituzione  di  poligoni,  utilizzando
          prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
              Una   volta   costituite   tali   aree   militari,   le
          esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi
          entro  le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri,
          marittime  ed  aeree,  sia  provvisorie  che permanenti, si
          stipulano  disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la
          regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto
          di  disciplinare  e'  rimesso  al Ministro della difesa che
          decide  sentiti  il  presidente della giunta regionale e il
          presidente del comitato misto paritetico competenti.
              Il  comitato  e'  formato  da cinque rappresentanti del
          Ministero  della difesa, da un rappresentante del Ministero
          del  tesoro,  da  un  rappresentante  del  Ministero  delle
          finanze,  designati  dai  rispettivi  Ministri  e  da sette
          rappresentanti  della regione nominati dal presidente della
          giunta  regionale,  su designazione, con voto limitato, del
          consiglio regionale.
              Per ogni membro e' nominato un supplente.
              Il  comitato  si  riunisce  a  richiesta del comandante
          militare  territoriale  di regione o del comandante in capo
          di  dipartimento  militare  marittimo  o  del comandante di
          regione  aerea  o  del  presidente  della regione; presiede
          l'ufficiale  generale  o ammiraglio piu' elevato in grado o
          piu'  anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato
          in grado o meno anziano.
              Delle  riunioni  del  comitato  e'  redatto verbale che
          conterra'  le  eventuali  proposte  di  membri  discordanti
          sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di
          essa.
              Le  definitive decisioni sui programmi di installazioni
          militari  e relative limitazioni di cui al primo comma sono
          riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata
          puo'  richiedere  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          entro  quindici  giorni dalla pubblicazione o comunicazione
          della   decisione   ministeriale,   che  la  questione  sia
          sottoposta a riesame da parte del consiglio dei Ministri.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi
          particolari,  disporre  che  i provvedimenti di limitazione
          della  proprieta'  siano  sospesi  sino  alla decisione del
          Consiglio  dei  Ministri.  Il  consiglio  dei  Ministri  si
          pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
              Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il
          presidente della giunta regionale interessata".