ART. 18. 1. All'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' inserita la rubrica: "Oneri finanziari"; b) nei commi 1 e 4, le parole: "del presente capo" e: "al presente capo" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dei Capi II e II-bis" e: "ai Capi II e II-bis".
Note all'art. 18: Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 17 (Oneri finanziari). - 1. All'onere derivante dall'applicazione dei capi II e II-bis valutato in lire 10.250 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ulteriori misure contro la criminalita' organizzata". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica "Sicurezza pubblica" e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso". 4. Gli interventi finanziari di cui ai Capi II e II-bis sono di natura riservata e non soggetti a rendicontazione; il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e l'Alto commissario, al termine di ciascun anno finanziario, sono tenuti a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, il quale autorizza la distruzione della relazione medesima.".