ART. 9.

   1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  15.  gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la rubrica: "Servizio centrale di protezione";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
   del  programma speciale di protezione deliberato dalla commissione
   centrale  provvede  il  Servizio centrale di protezione istituito,
   nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto
   del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
   del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la
   dotazione  di  personale  e  di  mezzi, anche in deroga alle norme
   vigenti,  sentite  le  amministrazioni  interessate.  Il  Servizio
   centrale  di  protezione  e'  articolato  in  due  sezioni, dotate
   ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi
   competenza  l'una  sui  collaboratori  di  giustizia e l'altra sui
   testimoni  di  giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale
   della  pubblica  sicurezza  coordina i rapporti tra prefetti e tra
   autorita'   di  sicurezza  nell'attuazione  degli  altri  tipi  di
   speciali  misure  di  protezione,  indicate  nei  decreti  di  cui
   all'articolo  17-bis,  comma  1,  la  cui determinazione spetta al
   prefetto  del  luogo di residenza attuale del collaboratore, anche
   mediante  impieghi  finanziari  non  ordinari autorizzati, a norma
   dell'articolo  17,  dallo  stesso  Capo  della polizia - direttore
   generale della pubblica sicurezza.";
c) il comma 2 e' abrogato.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo dell'art. 14, della legge 15 marzo 1991, n.
          82 (nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo
          di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano
          con   la   giustizia),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  14  (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
          attuazione  e alla specificazione delle modalita' esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione  istituito,  nell'ambito  del Dipartimento della
          pubblica  sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica  che  ne  stabilisce  la
          dotazione  di  personale  e  di mezzi, anche in deroga alle
          norme  vigenti,  sentite le amministrazioni interessate. Il
          Servizio  centrale  di  protezione  e'  articolato  in  due
          sezioni,  dotate  ciascuna  di  personale  e  di  strutture
          differenti   e   autonome,   aventi  competenza  l'una  sui
          collaboratori  di  giustizia  e  l'altra  sui  testimoni di
          giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della
          pubblica  sicurezza  coordina i rapporti tra prefetti e tra
          autorita'  di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
          speciali  misure di protezione, indicate nei decreti di cui
          all'art.  17-bis,  comma 1, la cui determinazione spetta al
          prefetto  del luogo di residenza attuale del collaboratore,
          anche    mediante    impieghi   finanziari   non   ordinari
          autorizzati,  a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della
          polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
              2. (Comma abrogato)".
              - L'art.  17-bis  del  citato  decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          15 marzo  1991,  n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge
          qui   pubblicata,  e'  riportato  nel  testo  del  medesimo
          articolo.
              - L'art.  17  del citato decreto-legge 15 gennaio 1991,
          n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
          1991, n. 82, e' riportato nelle note all'art. 18.