ART. 9. 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15. gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' inserita la rubrica: "Servizio centrale di protezione"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'articolo 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza."; c) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 14, della legge 15 marzo 1991, n. 82 (nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 2. (Comma abrogato)". - L'art. 17-bis del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge qui pubblicata, e' riportato nel testo del medesimo articolo. - L'art. 17 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' riportato nelle note all'art. 18.