Art. 10. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344; b) l'articolo 69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163; c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578; d) l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854. 2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61
Note all'art. 10: - Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994, supplemento ordinario, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi". - Per il riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578, reca: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana". - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".