Art. 10.
                             Abrogazioni

  1.  Ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono
abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
344;
    b)  l'articolo  69, commi 2o, 3o e 4o del regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163;
    c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034,
come  modificato  dal  regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e
convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;
    d)  l'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.
  2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 gennaio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61
 
          Note all'art. 10:
              - Per  il  riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  344,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132
          dell'8 giugno  1994,  supplemento  ordinario,  abrogato dal
          presente    regolamento,   recava:   "Regolamento   recante
          disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle
          commissioni di sorveglianza sugli archivi".
              - Per  il  riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911,
          n. 1163, si vedano le note alle premesse.
              - Il  regio  decreto-legge  10 agosto  1928,  n.  2034,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre
          1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n.
          3133,  come  modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio
          1930,  n.  84,  convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578,
          reca:    "Provvedimenti   necessari   per   assicurare   il
          funzionamento della Croce rossa italiana".
              - Per  il  riferimento  al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle
          premesse.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 settembre  1963,  n.  1409,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: "Norme relative
          all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato".