Art. 2.
               Composizione e nomina delle Commissioni

  1.  Le  Commissioni  di sorveglianza sugli archivi istituite presso
gli  uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte:
da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono,
da  un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello
Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.
  2.  Le  Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso
gli uffici periferici, nonche' presso gli uffici giudiziari di cui al
comma  2  dell'articolo  1,  sono  composte:  da  due  rappresentanti
dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore
del  competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero
dell'interno.
  3.  Le  commissioni  di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti
generali  o  dai  corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di
cui  al  comma  2,  sono  nominate dai dirigenti preposti agli uffici
sovraordinati  rispetto  agli uffici di livello inferiore che operano
nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.