Art. 2. Composizione e nomina delle Commissioni 1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonche' presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno. 3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.