Art. 4
                 Proroga e rinnovo delle Commissioni

  1. La Commissione dura in carica tre anni.
  2.  La  Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo'
essere  prorogata  per  non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti
dal giorno della scadenza del termine medesimo.
  3.  Se la Commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga,
la  relativa  competenza  e'  trasferita, entro il termine di novanta
giorni  dalla  data  di  scadenza, all'amministrazione da cui dipende
l'ufficio che nomina la Commissione.
  4.  I  Ministri  competenti  hanno la facolta' di fissare, ai sensi
dell'articolo   2   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  termini
procedimentali  inferiori  rispetto  a  quelli  massimi  fissati  dal
presente regolamento.
 
          Note all'art. 4:
              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1990,  n. 192, reca: "Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi".
              -  Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n.
          241:
              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".