Art. 4 Proroga e rinnovo delle Commissioni 1. La Commissione dura in carica tre anni. 2. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza puo' essere prorogata per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 3. Se la Commissione non e' rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza e' trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione. 4. I Ministri competenti hanno la facolta' di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.
Note all'art. 4: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".