Art. 6.
              Individuazione dei documenti da eliminare

  1.  I  documenti  da  proporre per lo scarto sono individuati dalle
Commissioni  di  sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 1 nel
rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione
degli  archivi,  previsto  dall'articolo 19, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998, n. 428, e approvati
dalla  competente  unita' organizzativa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
  2.  I  relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa
contenente  le  motivazioni  dello  scarto,  l'indicazione della data
iniziale  e finale di ciascuna serie, nonche' della quantita', almeno
approssimativa,  dei  documenti  da  eliminare  sono trasmessi, anche
mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  il  quale decide sulle proposte di
scarto  inviando,  entro  centoventi  giorni  dal  ricevimento  degli
elenchi,  il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla
competente  amministrazione  centrale  e determinando, altresi', se i
documenti  da  scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in
libero  uso.  Trascorso  il  suddetto  termine  senza  che  sia stata
adottata  alcuna  determinazione,  tutti  i  documenti  inclusi negli
elenchi sono destinati al macero.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si
          vedano le note alle premesse.