Art. 7.
                       Procedura semplificata

  1.  Al  rilascio  del  nulla  osta  allo  scarto relativamente alle
categorie  di  documenti  identificate  ai  sensi del comma 2, previa
individuazione  delle  Commissioni di cui all'articolo 1, e' delegato
il   soprintendente   dell'archivio   centrale  dello  Stato  per  le
amministrazioni  centrali  e  il  direttore  dell'archivio  di  Stato
competente  per  territorio  per  le  amministrazioni periferiche, il
quale  decide  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento degli elenchi.
Trascorso  tale  termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta
allo scarto, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti.
  2.  Ogni  tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di
concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali e
dell'interno,  tenuto  conto  dei  criteri  previsti dal piano di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
20  ottobre  1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti
di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si
          vedano le note alle premesse.