Art. 7. Procedura semplificata 1. Al rilascio del nulla osta allo scarto relativamente alle categorie di documenti identificate ai sensi del comma 2, previa individuazione delle Commissioni di cui all'articolo 1, e' delegato il soprintendente dell'archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e il direttore dell'archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi. Trascorso tale termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti. 2. Ogni tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e dell'interno, tenuto conto dei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1.
Nota all'art. 7: - Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.