Art. 8.
          Cessione degli atti di cui e' disposto lo scarto

  1.  Le modalita' di cessione degli atti di archivio di cui e' stato
disposto  lo  scarto,  vengono  stabilite da ciascuna amministrazione
anche  attraverso  le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa
italiana.
  2.  Le  eventuali  somme  ricavate dalla cessione di cui al comma 1
dovranno  essere  versate  alla  Tesoreria  dello Stato, imputando le
stesse  all'apposito  capitolo dello stato di previsione dell'entrata
dello Stato di pertinenza del Tesoro.