Art. 12 
                       (Mandati di pagamento) 
 
   1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore.  Il  loro
contenuto e' il seguente: 
   a)  l'ordine  rivolto  all'istituto   cassiere   di   pagare   una
determinata somma di denaro ad una persona o ente; 
   b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e
in lettere della somma da pagare, la causale del  pagamento,  i  dati
anagrafici o identificativi e i dati fiscali del  creditore  o  della
persona abilitata a rilasciare quietanza, il  progetto  al  quale  la
spesa si riferisce, la  codifica  della  spesa  come  prevista  nella
modellistica di cui all'articolo 30; 
   c) nel caso  in  cui  riguardi  il  pagamento  delle  retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle  ritenute  che  su  di
esse gravano. 
   2. Ogni mandato di pagamento e'  sempre  corredato  dei  documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture  e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture. 
   3. Sulle  fatture  riguardanti  l'acquisto  di  beni  soggetti  ad
inventario e' annotata l'avvenuta  presa  in  carico  con  il  numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.