Art. 14 (Pagamento con carta di credito) 1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative: - all'organizzazione di viaggi di istruzione; - alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero; - all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni. 2. Titolare della carta di credito e' il dirigente, il quale ne puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 3. Per i pagamenti cosi' effettuati, il direttore provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. 4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 16.