Art. 14 
                  (Pagamento con carta di credito) 
 
   1.  L'utilizzazione   della   carta   di   credito,   nel   limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel  programma  annuale  e  con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di  autorizzazione
alla spesa, e' consentita, qualora non sia  possibile  o  conveniente
ricorrere alle procedure  ordinarie,  per  l'esecuzione  delle  spese
relative: 
- all'organizzazione di viaggi di istruzione; 
- alla  rappresentanza   dell'istituto   scolastico   in   Italia   e
  all'estero; 
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni. 
   2. Titolare della carta di credito e' il dirigente,  il  quale  ne
puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del direttore o  di  docenti
in servizio presso l'istituzione scolastica. 
   3. Per i pagamenti cosi'  effettuati,  il  direttore  provvede  al
riscontro contabile entro  5  giorni  dal  ricevimento  dei  relativi
estratti conto. 
   4. I rapporti con  gli  istituti  di  credito  o  con  altri  enti
emittenti  le  carte  di  credito  sono  disciplinati  con   apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di  affidamento  di
cui all'articolo 16.