Art. 15 
            (Conservazione dei mandati e delle reversali) 
 
   1. Gli originali delle reversali  e  dei  mandati,  corredati  dei
documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per  progetti  e
per  il  funzionamento   amministrativo-didattico   generale   presso
l'ufficio di segreteria delle singole istituzioni e  conservati  agli
atti per non meno di dieci anni.