Art. 16 
                     (Affidamento del servizio) 
 
   1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione  di
titoli   pubblici,   anche   esteri   e   privati,   di    proprieta'
dell'istituzione scolastica, e' affidato  ad  un  unico  istituto  di
credito ovvero  ad  altri  soggetti  abilitati  per  legge,  in  essi
compresa la "Poste italiane S.p.a",  mediante  apposita  convenzione,
stipulata dal dirigente alle  migliori  condizioni  del  mercato  per
quanto concerne i tassi attivi e passivi e le spese di tenuta  conto,
comparate,  in  caso  di  sostanziale  parita',  con  altri  benefici
concessi dal  predetto  istituto,  sulla  base  di  uno  schema  tipo
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
   2.  L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato  mediante   le
procedure  ad  evidenza  pubblica  con  modalita'  che  rispettino  i
principi della concorrenza. 
   3. Resta salva la possibilita' di stipulare contratti di  gestione
finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo 48.